Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13291 del 27 novembre 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

La presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria.

(massima n. 2)

L'iscrizione di un'impresa presso la Camera di Commercio come società di fatto, pur costituendo un dato formale, di per sé inidoneo a comprovare l'effettiva esistenza della società, in un giudizio avente ad oggetto una pretesa da altri fatta valere contro i soggetti indicati come soci, integra, tuttavia, per il fatto che si tratta di un dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati, tutti gli estremi per fondare una presunzione semplice superabile soltanto con la prova contraria di corrispondenza del dato formale alla realtà, tenuto conto, inoltre, che, inerendo l'iscrizione ad un pubblico registro conoscibile dalla generalità delle persone, essa determina per i terzi, a carico dei soggetti indicati come soci, un importante elemento di riscontro circa l'assunzione da parte loro della responsabilità patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse desunto la prova presuntiva dell'esistenza di una società di fatto, fra gli eredi del soggetto titolare di un'impresa individuale, dalla denuncia presso la Camera di Commercio della modificazione della impresa individuale del “de cuius” in società dopo la sua morte, ed ha rilevato che di fronte a quella prova incombeva ai presunti soci l'onere della prova contraria).

(massima n. 3)

La contestazione, da parte del debitore convenuto, dell'esattezza dei conteggi allegati dall'attore a fondamento di una determinata pretesa creditoria implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.

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