Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2977 del 16 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile.

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