Cass. civ. n. 16718/2012
All'acquirente di un bene immobile in sede di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 2923, terzo comma, c.c., non č opponibile la preesistente locazione, qualora il canone locativo sia inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo, o a quello risultante da precedenti locazioni, a nulla rilevando che il rapporto sia in corso al momento del pignoramento e la locazione sia stata stipulata dal dante causa del debitore espropriato.
Cass. civ. n. 17735/2009
L'occupazione di un immobile di proprietā del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente ad epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, č inopponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilitā ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal caso l'art. 2923, quarto comma, c.c. - dettato per l'esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito - in quanto la certezza in ordine all'anterioritā della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall'art. 2704 c.c., non esclude la compatibilitā della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato.
Cass. civ. n. 111/2003
La locazione ultranovennale non trascritta non č opponibile all'aggiudicatario di un immobile in sede di espropriazione forzata, atteso che il disposto dell'art. 2923 c.c., diversamente da quello di cui all'art. 1599 stesso codice (dettato in tenia di vendita volontaria), non prevede la possibilitā che l'acquirente assuma, nei confronti dell'alienante, l'obbligo di rispettare la locazione, tale possibilitā essendo del tutto inconciliabile con lo scopo della procedura esecutiva, che č quello di realizzare il prezzo pių alto nell'interesse tanto del debitore quanto dei creditori procedenti.
Cass. civ. n. 721/1999
L'art. 2923 c.c., secondo il quale l'acquirente di un immobile subastato non č tenuto a rispettare le locazioni consentite dall'espropriato in data certa anteriore al pignoramento qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, non si pone come norma eccezionale, derogatoria all'art. 1415, comma secondo c.c. in tema di simulazione. Consegue che l'acquirente di un immobile locato ha facoltā di agire nei confronti del conduttore alternativamente o per sollecitare la tutela di cui all'art. 2923, comma terzo c.c. Ovvero quella di cui al precedente art. 1415, secondo comma c.c.
Cass. civ. n. 459/1994
La locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 569, secondo comma, c.p.c. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 105 della legge fallimentare) č un contratto la cui durata risulta naturaliter contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene con la conseguenza che non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 2923 c.c. non sopravvive alla vendita fallimentare e non č opponibile all'acquirente in executivis. Pertanto la clausola con la quale il curatore ed il conduttore espressamente pattuiscano la risoluzione della locazione per effetto della vendita forzata del bene č pienamente valida, in quanto esplicita un limite di durata connaturato al contratto ed alle sue peculiari finalitā, che lo sottraggono all'ambito di applicabilitā del combinato disposto degli artt. 7 e 41 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che colpiscono di nullitā la clausola di risoluzione del contratto di locazione in caso di alienazione del bene locato.