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Articolo 1600 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Detenzione anteriore al trasferimento

Dispositivo dell'art. 1600 Codice Civile

Se la locazione(1) non ha data certa [2704], ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574, 2923](2).

Note

(1) Sia di beni mobili che immobili (v. 812 c.c.).
(2) Si vedano gli articoli 27, 28, 58, 59 e 67, L. 27 luglio 1978, n. 392.

Ratio Legis

Se la locazione non ha data certa il conduttore ha diritto ad una minor tutela e, pertanto, risponde ad equità che il terzo subisca un sacrificio minore al proprio diritto di godimento (v. 1599 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1600 Codice Civile

Detenzione del conduttore anteriore al trasferimento

La detenzione anteriore al trasferimento, per produrre gli effetti di cui all'articolo in esame deve nascere da un valido contratto di locazione, e l'anteriorità deve riferirsi all'atto di trasferimento vero e proprio, non alla trascrizione del contratto.

La norma in esame è dettata nell'interesse del conduttore il quale può invocare il rispetto della locazione nei limiti fissati dal precedente art. 1574 a seconda che si tratti di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, o di camere e appartamenti mobiliati, o di cose mobili, o di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano. Ma se il terzo acquirente intenda rispettare la locazione anteriore per tutta la sua durata, il conduttore non può rifiutare l'esecuzione del contratto.
L'art. 1600 ha carattere generale e si applica tanto alle locazioni dei fondi urbani quanto all'affitto dei beni produttivi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

416 Nell'art. 456 ho regolato l'ipotesi di possesso anteriore al trasferimento e al pignoramento della cosa locata quando manchi un contratto di data certa.
Il progetto del 1936 (art. 443) e il codice (art. 1598) in tal caso obbligano l'acquirente a rispettare la locazione per tutto quel tempo per cui si intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo.
L'imprecisione di questa formula mi ha indotto a una disciplina concreta della fattispecie, e mi è parso che bastasse prevedere che la locazione deve essere rispettata per il mese in corso al tempo del trasferimento o del pignoramento se la locazione è un mese, per l'anno in corso se è annuale (art. 456).
Questa soluzione non crea il pericolo di una cessazione del contratto improvvisa o quasi improvvisa ove l'alienazione o il pignoramento intervenissero nell'imminenza della scadenza di un periodo contrattuale. lnfatti l'acquirente deve sempre dare la disdetta prevista dal secondo comma del citato articolo 1598 cod. civ. (secondo comma art. 443 progetto del 1936); se non resta libero il termine prescritto per detta licenza è ovvio che il contratto si proroga ulteriormente per tutto il tempo stabilito nel caso di locazione a tempo indeterminato, e la cessazione del rapporto avverrà quando sarà trascorso il termine della proroga se l'acquirente avrà dato nel frattempo disdetta regolare.

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