Riduzione coattiva per le ipoteche legali
La riduzione coattiva dell’ipoteca ha luogo principalmente per le ipoteche legali indicate ai numeri 3 e 4 dell’art. 2817, perché solo per esse vi può essere eccesso sull'oggetto e sui beni. Infatti, l'ipoteca legale della moglie quando non è stata limitata a beni determinati nel. l'atto di costituzione di dote deve iscriversi su tutti i beni che il marito ha al tempo in cui la dote è costituita o accertata.
L'ipoteca dello Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile è sempre indeterminata sia rispetto ai beni, sia rispetto alla somma, potendosi iscrivere anche prima della condanna. È giusto, quindi, che si riduca se si tratta di un vasto patrimonio immobiliare molto superiore all'ammontare del debito dell'imputato e della persona civilmente responsabile.
Non sono soggette a riduzione nè l'ipoteca legale spettante all'alienante nè quella spettante al condividente. E la ragione di questa apparente eccezione si spiega facilmente. Qui non concorre il requisito della mancanza del titolo costitutivo di determinazione dei beni gravati della somma garantita. L'una e l'altra ipoteca riflettono beni certi e somme determinate.
Riduzione coattiva per l’ipoteca giudiziale
La riduzione è, inoltre, possibile per le ipoteche giudiziali. Anzi per queste era più che mai necessario tale rimedio, perché nella sentenza è sempre indeterminato l’oggetto dell’ipoteca, perciò il creditore .puó prendere iscrizione su tutti beni del debitore, presenti e futuri, nella misura in cui li acquista (art. 2828) e frequentemente è indeterminata anche la somma, specie quando si tratta di sentenza di condanna e risarcimento di danni da liquidarsi in separata sede.
Quando può avere luogo la riduzione e limiti della riduzione
Come risulta dall'art. art. 2874 la riduzione si ottiene o quando vi è eccesso nel valore dei beni compresi nell'iscrizione o eccesso nella somma indicata nell'iscrizione.
La legge, provvidamente, ha voluto essa stessa determinare il quantum dell’eccesso per evitare l’inconveniente che, per una minima differenza, s'intavolassero dispendiosi litigi. Rispetto alla somma fissò l’eccesso ad un quinto di essa sulla somma realmente dovuta (art. 2874): rispetto ai beni sui quali si è presa l'iscrizione determina l'eccesso ad un terzo del valore di essi aumentato degli accessori. Come si .vede, la legge rispetto all'eccesso del valore degl'immobili ha adoprata una maggiore larghezza di quella relativa all'eccesso della somma, e ciò per la maggiore difficoltà di determinare il valore degl'immobili.
Opportunamente l'art. 2875 ha disposto che L'eccesso di valore degli immobili deve riscontrarsi tanto nel momento in cui è avvenuta l'iscrizione quanto nel momento in cui si chiede la riduzione. Secondo il codice preesistente, invece, doveva aversi riguardo solo alla data dell'iscrizione perché l'art. 2026 parlava di valore eccedente la cautela da somministrarsi.
Di notevole importanza è la disposizione nuova contenuta nell'articolo 2876, con la quale si è stabilito che quando vi sia eccesso del quinto per la somma e del terzo pel valore dei beni la riduzione si effettua solo sull'eccedenza, rispettandosi il margine del quinto e del terzo che la legge ritiene lecito e risponde alle esigenze pratiche.