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Articolo 2875 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Eccesso nel valore dei beni

Dispositivo dell'art. 2875 Codice Civile

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855(1).

Note

(1) Deve essere qui evidenziato che il giudice può liberamente valutare la situazione e successivamente indicare i precisi motivi per cui il soddisfacimento creditorio non trova adempimento. Tale disposizione, da varie parti considerata inadatta per la frequente volubilità del mercato immobiliare, è comunque stata utilizzata per determinare l'esatta misura dell'eccesso (un terzo) nel valore dei beni sottoposti a garanzia, ricomprendenti anche miglioramenti ed accessori degli stessi, rispetto ai crediti ancora da garantire.

Ratio Legis

La disposizione in commento si fonda sullo stesso intento della precedente: evitare sia l'indeterminatezza del credito e dei beni soggetti a garanzia, sia l'incertezza del diritto stesso, a completa tutela del creditore nel momento dell'azione di riduzione dell'ipoteca.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2875 Codice Civile

Cass. civ. n. 6533/2016

Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui č stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilitā prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

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