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Articolo 676 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti dell'accrescimento

Dispositivo dell'art. 676 Codice Civile

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto(1).

I coeredi o i legatari(2), a favore dei quali si verifica l'accrescimento(3), subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante(4), salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [572, 677 c.c.].

Note

(1) L'istituto dell'accrescimento opera automaticamente a favore dei coeredi che abbiano accettato l'eredità. Non è necessaria una nuova accettazione nè è possibile una rinuncia della quota attribuita in seguito all'accrescimento, poichè sarebbe una rinunzia parziale, vietata dall'art. 520 del c.c..
(2) In caso di alienazione della quota di eredità si ritiene che, stante il riferimento dell'art. 1543 c. 2 del c.c. a tutti i diritti compresi nell'eredità, operi in favore dell'acquirente il diritto all'accrescimento.
(3) Al pari dell'accettazione dell'eredità, l'accrescimento opera retroattivamente a partire dal momento dell'apertura della successione (v. art. 459 del c.c.).
(4) Quindi gli eredi rispondono, in proporzione alla propria quota, anche ultra vires; i legatari intra vires, cioè solo nei limiti del valore delle cose legate.

Ratio Legis

Dall'accrescimento conseguono i medesimi effetti che derivano dall'accettazione dell'eredità o del legato.

Spiegazione dell'art. 676 Codice Civile

Quanto agli effetti del diritto di accrescimento, l’art. 676 risolve espressamente la questione che, sotto la vigenza della legislazione precedente, la dottrina risolveva traendo appiglio dalle diverse disposizioni positive, e specialmente dalle espressioni adoperate dagli articoli #879#, #883#, #885# e #887# del codice del 1865. L’acquisto per accrescimento, dunque, ha luogo di diritto, senza che il beneficiario si dia pensiero di compiere un qualsiasi atto; anzi, anche a sua insaputa e senza o contro la sua volontà.
Quelli che subentrano al posto del coerede o collegatario mancante ne acquistano i diritti, ma anche gli obblighi e gli oneri: l’art. 676, comma 2 risolve espressamente un’altra questione, dibattuta sotto la vigenza del codice del 1865, stabilendo che solo gli obblighi di carattere personale non trapassano.
Rimane insoluta la questione relativa alle sorti del diritto di accrescimento in caso di cessione, a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, della quota ereditaria. Parrebbe che essa debba risolversi in base all’art. 676, comma 1. Se, infatti, l’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto, esso è conseguenza indeclinabile dell’acquisto della quota ereditaria: dunque, si verifica a favore dell’erede istituito indipendentemente dalla sua volontà e dalla sua attività. Ma se costui può trasferire per atto tra vivi la quota ereditaria, ne deriva: a) che può venire a mancare, rispetto a lui, la condizione dell’acquisto per accrescimento; b) che tale condizione può sussistere rispetto all’acquirente della quota. Ne consegue ancora che quest'ultimo sarà legittimato all’acquisto per accrescimento.
Si capisce, però, che le parti possono diversamente regolare i loro rapporti, e quindi limitare la cessione al diritto ereditario esistente al momento della cessione, escludendo il diritto all’accrescimento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 676 Codice Civile

Cass. civ. n. 8021/2012

In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'ereditā, giā sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'ereditā diviene irrevocabile.

Cass. civ. n. 5092/2006

I debiti per interessi maturati successivamente all'apertura della successione in relazione ad un debito del de cuius sono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria.

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