Cassazione civile sentenza n. 8021 del 21 maggio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 c.c. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non č rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilitā della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione.

(massima n. 2)

In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'ereditā, giā sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'ereditā diviene irrevocabile.

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