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Articolo 675 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Accrescimento tra collegatari

Dispositivo dell'art. 675 Codice Civile

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari [649 ss. c.c.] ai quali è stato legato uno stesso oggetto(1), salvo che dal testamento risulti una diversa volontà [688 c.c.] e salvo sempre il diritto di rappresentazione [467 c.c.].

Note

(1) Diversamente da quanto previsto dall'art. 674 del c.c., difetta nella norma in commento il riferimento al medesimo testamento. Secondo alcuni il requisito della coniunctio verbis, stante la formulazione letterale della norma, non sarebbe richiesto. Secondo altri, invece, sarebbe necessaria comunque l'unicità di testamento non potendosi, in caso contrario, parlare di unicità dell'oggetto del legato.

Ratio Legis

Secondo alcuni il fondamento della norma dovrebbe rinvenirsi nella presunta volontà del testatore: le caratteristiche della chiamata suggerirebbero, infatti, l'intenzione di destinare la quota vacante del legato ai chiamati congiunti.
Secondo altri invece la ratio dell'istituto andrebbe individuata nella solidarietà della vocazione: tutti i collegatari sarebbero chiamati per l'intero e i rispettivi diritti troverebbero limitazione nel concorso degli altri legatari; venuto meno tale concorso i diritti degli altri chiamati si espanderebbero.

Brocardi

Coniunctio re

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 675 Codice Civile

Cass. civ. n. 3746/1994

La domanda diretta all'accertamento del diritto di accrescimento tra collegatari di uno stesso bene ex art. 675 c.c. a causa della premorienza di uno di essi rispetto al testatore, senza che sia in discussione la validità del legato, né il conseguimento del possesso del bene oggetto di esso (art. 649 c.c.), deve essere proposta soltanto nei confronti di chi concretamente contesti tale pretesa, non ricorrendo la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell'erede del testatore, ancorché in presenza del suo interesse alla devoluzione della quota del collegatario premorto a norma dell'art. 677 c.c.

Cass. civ. n. 1318/1969

L'art. 675 c.c. ammette l'accrescimento tra collegatari solo quando sia stato legato un medesimo oggetto e solo quando dal testamento non risulti una contraria volontà del testatore. Pertanto, l'accrescimento poggia su una volontà anche presunta, del testatore presa in considerazione dalla legge e da questa desunta da determinati elementi obiettivi, quali: a), che la disposizione abbia uno stesso oggetto; b) che vi sia una pluralità di soggetti chiamati all'intero, in guisa che la chiamata dell'uno costituisca limitazione per l'altro, il quale altrimenti conseguirebbe l'intero; c) che la coniunctio re et verbis di tali chiamati sia fatta solidalmente, con una sola disposizione nello stesso testamento; d) che non vi sia distribuzione di parti fra gli onorati. L'accertare se nei singoli casi sussistano tali condizioni ed elementi, spetta insindacabilmente al giudice di merito, trattandosi di indagine di fatto, attinente alla ricostruzione della volontà espressa o presunta del testatore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 675 Codice Civile

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G. C. chiede
giovedì 10/11/2022 - Emilia-Romagna
“gent.ssimi,
il mio quesito è in relazione a chi deve andare l'usufrutto di un immobile.
Questo appartamento è stato dato come usufrutto da un mio prozio con testamento ai suoi nipoti (mio padre e mia zia).
La nuda proprietà invece è passata per legge a mio nonno (legittima) e donata a me .
Ora è venuto a mancare mio padre e ci chiediamo se deve l'usufrutto accrescersi a mia zia o il 50 percento passare a me.
Nel testamento si parlava di "usufrutto di quanto rimane ai miei nipoti Tizio e Caia in parti uguali ".
grazie per la risposta

cordiali saluti”
Consulenza legale i 16/11/2022
Le disposizioni di legge a cui occorre fare riferimento per la soluzione del caso che si propone vanno individuate negli artt. 678 e 675 c.c.
La prima di tali norme disciplina espressamente l’accrescimento nel caso di legato di usufrutto, precisando che tale istituto giuridico opera anche quando uno dei legatari del diritto di usufrutto muore dopo aver conseguito il possesso della cosa o delle cose oggetto di usufrutto.
E’ stato precisato che tale norma non prevede propriamente un’ipotesi di accrescimento, o meglio occorre riconoscere che si tratta di un accrescimento che deroga ai principi normali, considerato appunto che esso si realizza anche dopo l’acquisto del legato di usufrutto.
In particolare, si tratta più propriamente di un legato di usufrutto congiuntivo.
Proprio in considerazione di tale suo carattere derogatorio a quelli che sono i principi generali dettati in materia di usufrutto e che vietano un usufrutto c.d, successivo, la stessa norma precisa nella sua prima parte che perché se ne possa fare applicazione occorre che sussistano i presupposti del diritto di accrescimento, per i quali si rende necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 675 del c.c..

Quest’ultima norma individua quale presupposto dell’accrescimento tra collegatari la circostanza che a più legatari sia stato legato pro quota e in quote uguali uno stesso oggetto.
In questo caso la chiamata originaria si considera come fatta in totale favore dell’ultimo e più fortunato chiamato sopravvissuto e sottoposta, a sua volta, a limitazione per la concorrenza dei diritti altrui.
Di conseguenza, l’art. 678 c.c. non può trovare applicazione allorchè vi sia una chiamata per quote diseguali e se anche l’accrescimento, in tale ipotesi, dovesse essere previsto dal testatore, si integrerebbe una diversa ipotesi vietata di usufrutto successivo (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 604/1976).

La dottrina che si è occupata della materia ha sottolineato come vi siano altre possibili cause di estinzione del diritto di usufrutto, oltre alla morte, e che possono farsi rientrare nel campo di applicazione dell’art. 678 c.c.
In particolare, si è affermato che determinano l’immediato accrescimento del diritto degli altri cousufruttuari anche la scadenza del termine finale di durata eventualmente posto dal testatore al diritto di usufrutto di uno dei contitolari e la scadenza del temine massimo trentennale, previsto dal secondo comma dell’art. 979 del c.c., nel caso di contitolare persona giuridica.
In entrambi i casi, infatti, si tratta di cause di estinzione del diritto di usufrutto che, al pari della morte del titolare di usufrutto vitalizio costituito a favore di persona fisica, possono definirsi fisiologiche.
Oltre alle cause fisiologiche di estinzione del diritto di usufrutto, vi sono anche cause di estinzione anticipata del diritto, quale la rinuncia abdicativa al diritto da parte di uno dei cousufruttuari.
Anche in questo caso si ritiene che l'accrescimento operi con effetto immediato a favore degli altri contitolari, in quanto, così come dalla rinuncia al legato deriverebbe l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri legatari, dalla rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto successiva all'acquisto del legato se ne deve far conseguire l'accrescimento con effetto immediato a favore degli altri cousufruttuari.
Pertanto, considerato che nel caso in esame il testatore ha manifestato la volontà di istituire i suoi due nipoti usufruttuari per quote eguali di tutto il suo patrimonio resduo, ricorrono i presupposti (coniunctio re e cocniunctio verbis) per l’operatività del diritto di accrescimento ex art. 675 c.c., con la conseguenza che, venuto meno (per morte o qualunque altra causa) il diritto di usufrutto di uno dei titolari, si espande automaticamente ex art. 678 c.c. il diritto di usufrutto di colui che rimane (mentre la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà viene differita alla morte dell’ultimo usufruttuario).