Il legato di un credito(1) o di liberazione da un debito(2) ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli(3) del credito legato che si trovavano presso il testatore(4) [1237, 1262 c.c.].
Note
1 - del testatore, in tal caso gli effetti si verificano immediatamente. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che vanto nei confronti di Caio";
2 - dell'onerato, si tratta di un legato ad efficacia obbligatoria. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che il mio erede Sempronio vanta nei confronti di Caio";
3 - di un terzo. L'onerato deve adoperarsi con il terzo - creditore per ottenere la cessione del credito in favore del legatario. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che Sempronio vanta nei confronti di Caio".
Si ritiene che nelle ipotesi sub n. 2 e 3 sia necessaria la consapevolezza dell'altruità del credito (v. art. 651 del c.c.).
Si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla cessione del credito (v. art. 1260 ss. del c.c.).
Il legato può avere ad oggetto anche crediti futuri (es. i canoni di locazione dell'immobile di proprietà del testatore).
1 - del testatore, in tal caso la liberazione ha luogo immediatamente e l'onerato è tenuto alla sola restituzione dei titoli di credito (v. nota seguente);
2 - dell'onerato che deve effettuare la remissione del debito nei confronti del legatario (v. art. 1236 del c.c.);
3 - di un terzo. L'onerato deve estinguere il debito del legatario, pagando il creditore.