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Articolo 1262 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Documenti probatori del credito

Dispositivo dell'art. 1262 Codice Civile

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Ratio Legis

La norma intende consentire al cessionario del credito una tutela processuale.

Spiegazione dell'art. 1262 Codice Civile

La consegna al cessionario dei documenti probatori nel concetto del nuovo codice. La cessione parziale.

Del vecchio art. #1538#, cui sostanzialmente il presente articolo corrisponde, non è rimasta che questa unica disposizione per cui il cedente è tenuto a consegnare i documenti probatori che siano in suo possesso. Tutto il resto è stato eliminato come superfluo od improprio.

Diceva, infatti, il detto articolo che la cessione si perfezionasse con il consenso sul credito e sul prezzo, quantunque non se ne trasferisse il possesso mediante il documento. Sono arcinote le giuste critiche della concorde dottrina contro l'abbondante ed inesatta disposizione. A parte tutto il resto, l'affermazione che possesso del documento equivalesse a possesso del credito e che tale possesso avesse quella indicata rilevanza giuridica tra le parti e di fronte ai terzi, conteneva la meno lieve tra le deplorate inesattezze. Il documento assume quella essenziale funzione traslativa nella circolazione cartolare dei titoli di credito, non già in tema di cessione, ove la scrittura con funzione esclusivamente probatoria, e la sua eventuale consegna servono solo a facilitare al cessionario l'azione o la riscossione nei confronti del debitore ceduto. Costui, infatti, in mancanza del documento da lui rilasciato, potrebbe contrastare la realtà o la sincerità della pur notificatagli cessione, ed avrebbe sempre il diritto di chiederne la restituzione all'atto del pagamento.

Per tutte queste ragioni il nuovo codice, tolte di mezzo le ingombranti od inesatte disposizioni del vecchio art. #1538# sostituisce la nuova e limitata norma dell'art. 1262 che trova la sua giustificazione nelle considerazioni or ora fatte a proposito del documento probatorio e che ha un preciso riscontro nel § 402 del codice germanico. Se la cessione è parziale, la disposizione del secondo comma sopperisce alle pratiche esigenze del cessionario e del cedente per i diritti rispettivi di risulta contro il debitore comune.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

581 La cessione obbliga il cedente a consegnare al cessionario i titoli probatori del credito o, se è stata ceduta una parte di esso, copia autentica dei titoli medesimi (art. 1262 del c.c.); questa consegna, già considerata dal codice civile del 1865 come trasferimento del possesso del credito (art. 1538, secondo comma), è in realtà un atto di esecuzione della cessione, che pone il cessionario in condizione di far valere i diritti cedutigli. Il suggestivo avvicinamento che il suddetto art. 1538, secondo comma, consentiva di fare con l'art. 1242 dello stesso codice abrogato, non viene respinto dal nuovo codice civile; e infatti si è voluto soltanto eliminare dall'art. 1262 del c.c., come si è fatto nell'art. 1189 del c.c. (n. 563), una formula suscettibile di rappresentare l'indice di una inammissibile estensione ai diritti di credito del concetto di possesso, proprio dei diritti reali. Il cessionario non ha diritto, senza il consenso del costituente, di ottenere il possesso del pegno custodito dal cedente (art. 1263 del c.c., secondo comma). Il potere di disporre del credito non comprende anche quello di disporre dell'interesse alla diligente custodia della cosa consegnata in garanzia, potere che è esclusivamente di colui che ha dato il pegno. Si può soggiungere, come fu sopra osservato (n. 567) a proposito degli effetti sul pegno della surrogazione per pagamento (art. 1204 del c.c., secondo comma), che il divieto fatto al cedente di trasferire al cessionario la custodia della cosa data in pegno è giustificato praticamente dalla possibilità che il cessionario non desti nel datore della cosa la medesima fiducia riposta nel cedente.

Massime relative all'art. 1262 Codice Civile

Cass. civ. n. 26334/2016

La ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.

Cass. civ. n. 3184/2016

L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo.

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