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Articolo 658 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legato di credito o di liberazione da debito

Dispositivo dell'art. 658 Codice Civile

Il legato di un credito(1) o di liberazione da un debito(2) ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli(3) del credito legato che si trovavano presso il testatore(4) [1237, 1262 c.c.].

Note

(1) La norma si riferisce ad un credito in favore:
1 - del testatore, in tal caso gli effetti si verificano immediatamente. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che vanto nei confronti di Caio";
2 - dell'onerato, si tratta di un legato ad efficacia obbligatoria. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che il mio erede Sempronio vanta nei confronti di Caio";
3 - di un terzo. L'onerato deve adoperarsi con il terzo - creditore per ottenere la cessione del credito in favore del legatario. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che Sempronio vanta nei confronti di Caio".
Si ritiene che nelle ipotesi sub n. 2 e 3 sia necessaria la consapevolezza dell'altruità del credito (v. art. 651 del c.c.).
Si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla cessione del credito (v. art. 1260 ss. del c.c.).
Il legato può avere ad oggetto anche crediti futuri (es. i canoni di locazione dell'immobile di proprietà del testatore).
(2) La norma si riferisce ad un debito del legatario nei confronti:
1 - del testatore, in tal caso la liberazione ha luogo immediatamente e l'onerato è tenuto alla sola restituzione dei titoli di credito (v. nota seguente);
2 - dell'onerato che deve effettuare la remissione del debito nei confronti del legatario (v. art. 1236 del c.c.);
3 - di un terzo. L'onerato deve estinguere il debito del legatario, pagando il creditore.
(3) Ad esempio i documenti di legittimazione che consentono, cioè, di ricevere il bene o servizio oggetto del contratto mediante la semplice esibizione (libretti bancari, etc...).
(4) In caso di legato di credito, l'onerato è tenuto alla sola consegna dei documenti e non anche a prestare la garanzia circa l'esistenza o la riscossione del credito stesso (v. art. 1266-1267 del c.c.), salva diversa indicazione del testatore.

Ratio Legis

La norma disciplina l'ipotesi del legato avente ad oggetto un credito del testatore nei confronti di un terzo o nei confronti dello stesso legatario: in quest'ultimo caso ricorre una vera e propria remissione del debito (v. art. 1236 del c.c.) a favore del legatario. Anche in tali casi trova applicazione la regola sancita nell'art. 654 secondo cui il legato è efficace solo per la parte esistente nel patrimonio ereditario al momento della morte del testatore.

Brocardi

Legatum liberationis
Legatum nominis

Spiegazione dell'art. 658 Codice Civile

L'articolo 658, relativo al legato di credito o di liberazione da un debito, riproduce l'articolo #844# del vecchio codice del 1865.
A proposito del legato di credito, qualche scrittore ammette che sia da ritenere legittima un’interpretazione della volontà del testatore, in base alla quale possa ritenersi salvo il legato, anche se il credito sia stato pagato, sostituendo la cosa conseguita dal testatore al credito: legato di proprietà, non di credito.
A questo risultato si potrebbe pervenire soltanto in base all’art. 651 comma 2, poiché la cosa costituente oggetto del legato di proprietà appartiene, finché il debitore non abbia adempiuto la sua obbligazione di dare, al debitore medesimo, e non al testatore. È da avvertire, però, che, per non disapplicare l’art. 658, occorre accertare con sicurezza che il testatore abbia voluto far avere la cosa e il diritto di credito è da lui menzionato solo come mezzo per conseguirla, e non piuttosto come tale.
Non si vede perché dovrebbe escludersi dalla sfera di applicazione dell’art. #844# del vecchio codice del 1865 (corrispondente all’art. 658) “l’estinzione per riscossione già fatta dal testatore”, dato che la prevista estinzione parziale non può aver luogo se non nei confronti dello stesso testatore e, nel caso più frequente, per riscossione da parte sua. Né può ritenersi esatto che la disposizione citata voglia alludere solamente al caso in cui per parziale distruzione della cosa il diritto di credito relativo sia ridotto, ma (quel che importa) il resto della cosa non sia stato ancora prestato. È invece vero il contrario, poiché la disposizione in oggetto include senza possibilità di contestazione le due ipotesi-limite: che il credito sia rimasto intatto e che sia stato interamente riscosso. Senza dire che il testatore il quale riscuota per intero il credito e non rinnovi il legato, manifesta implicitamente la volontà di ratificare gli effetti della progressiva o immediata estinzione. Infine, non possono sfuggire le analogie con la situazione prevista dagli articoli 686 e 657, comma 1, in tema di revoca del legato.

Massime relative all'art. 658 Codice Civile

Cass. civ. n. 23404/2022

In tema di successioni, il legato di "liberazione da debito" di cui all'art. 658, comma 1, c.c. (c.d. "legatum liberationis"), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l'estinzione dell'obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l'effetto della liberazione del legatario immediatamente all'apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto "ex nunc" nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l'effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso.

Cass. civ. n. 14358/2013

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.

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