Cassazione civile Sez. II sentenza n. 150 del 19 gennaio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 c.c. non incorre nell'illiceitā della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.

(massima n. 2)

Nella clausola sine liberis decesserit, apposta a un testamento, non si ha una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensė un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. Tuttavia, tale clausola č valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa č nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fidecommissoria vietata dalla legge.

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