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Articolo 463 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione dalla successione

Dispositivo dell'art. 463 bis Codice Civile

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, L. 11/01/2018, n. 4 in vigore dal 16/02/2018.

Ratio Legis

La norma ha lo scopo di sospendere dalla successione il soggetto indagato per l'omicidio volontario o tentato del proprio coniuge o della persona cui è unito civilmente. La ratio della norma è quello di escludere che tali soggetti possano compiere atti di gestione relativi al patrimonio ereditario fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento con ciò anticipando, nei confronti di tali soggetti, gli effetti dell'indegnità che deriverebbero dalla loro eventuale condanna sulla base dello stretto vincolo affettivo che li lega e che fonda una particolare giudizio di riprovevolezza morale e sociale della condotta tenuta.

Spiegazione dell'art. 463 bis Codice Civile

La norma in esame, introdotta dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4 e in vigore dal 16 febbraio 2018, disciplina il nuovo istituto della sospensione dalla successione.

Con il suddetto istituto il legislatore ha previsto la sospensione della delazione dei soggetti legati da uno stretto vincolo affettivo nei confronti del de cuius che siano indagati per la commissione di gravi reati quali l'omicidio volontario o tentato nei confronti dello stesso. Detti soggetti di conseguenza non possono accettare l'eredità (art. 470 del codice civile) né compiere atti di gestione conservativa del patrimonio ereditario (art. 460 del codice civile) fino al decreto di archiviazione (art. 409 del codice di procedura civile) o alla sentenza di proscioglimento (artt. 529 e seguenti del codice di procedura penale).

Quanto all'ipotesi di tentato omicidio secondo una prima interpretazione della norma, costituendo presupposto indefettibile del nuovo istituto l'apertura della successione e dunque la morte del de cuius, la sospensione ricorrerebbe qualora nel corso delle indagini il soggetto passivo fosse deceduto per altre cause.

In caso, invece, di condanna per tentato omicidio nei confronti di un soggetto vivente, il soggetto condannato verrà escluso dalla successione con la medesima sentenza di condanna in quanto indegno.
Secondo i primi commentatori della norma l'indegnità, in tale particolare ipotesi, costituirebbe una causa di incapacità a succedere e non di esclusione dalla successione.

Quanto al richiamo alla figura del curatore dell'eredità giacente (art. 528 del codice civile) la dottrina che per prima si è interessata della norma in oggetto si è interrogata se per la nomina del curatore dell'eredità dovessero o meno ricorrere tutti i presupposti necessari all'applicazione dell'istituto dell'eredità giacente quale, tra gli altri, quello del mancato possesso dei beni ereditari da parte del delato.
Al riguardo sembra doversi preferire l'opinione di chi non ritiene indispensabile la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'eredità giagente al fine di non condizionare eccessivamente il concreto utilizzo della nuova disciplina.

È stato precisato come la norma in commento non prevederebbe nuovi casi di indegnità rientrando l'omicidio e il tentato omicidio tra le ipotesi di indegnità disciplinate all'art. 463 1º comma del codice civile quanto estenderebbe tale previsione anche alle ipotesi di condanna per omicidio o tentato omicidio non del solo coniuge ma anche del coniuge legalmente separato o dell’altra parte dell’unione civile.

Il secondo comma estende la disciplina della sospensione anche alle ipotesi di omicidio o tentato omicidio dei genitori, del fratello o della sorella del coniuge o del soggetto a cui è unito civilmente. Detta norma si riferisce al solo istituto della sospensione dalla successione in quanto l'indegnità per parricidio, matricidio o fratricidio deve considerarsi già testualmente prevista i sensi dell'art. 463 1º comma del codice civile.

Della notizia di reato e dell’iscrizione nel registro degli indagati del soggetto in questione ai fini della sospensione dalla successione, ne darà conto il Pubblico Ministero incaricato delle indagini, compatibilmente con la segretezza delle stesse, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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