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Articolo 2482 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riduzione del capitale per perdite

Dispositivo dell'art. 2482 bis Codice Civile

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite(1), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti(2).

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate(3). In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo,che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

Note

(1) La nozione di perdita è quella determinata al netto delle riserve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti ed anche degli utili di periodo.
(2) Gli artt. 2482 bis e 2482 ter riproducono le disposizioni dettate per le s.p.a e, pertanto, per la valida delibera assembleare delle s.r.l di riduzione del capitale, gli amministratori devono predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della società.
(3) Periodo sostituito dall'art. 3 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Ratio Legis

La norma vuole garantire l'effettiva corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale, infatti i terzi sarebbero ingannati se all'esterno apparisse un capitale che in realtà è inferiore.

Spiegazione dell'art. 2482 bis Codice Civile

La riduzione del capitale per perdite è una modifica nominale del capitale sociale che consiste nell'adeguare la cifra del capitale nominale al minore valore reale del capitale stesso. Si tratta di una riduzione nominale perché non comporta alcuna riduzione del patrimonio sociale che si è già ridotto per effetto delle perdite.

Tale operazione non può danneggiare i creditori sociali, infatti il legislatore non prevedere facoltà di opposizione.

La perdita si ha quando il valore del patrimonio netto della società è inferiore alla cifra del capitale sociale.

La presenza delle perdite produce due effetti:
1) non possono essere ripartiti gli utili finché il capitale non sarà ridotto in misura corrispondente;
2) se la la perdite è superiore a un terzo del capitale, non è possibile aumentare il capitale se non procedendo preventivamente alla riduzione dello stesso.

In base all'entità delle perdite, la riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria:
1) se la perdita è inferiore al terzo del capitale la riduzione è facoltativa: tale riduzione rientra nella disciplina della norma in commento, e non in quella dell'art. 2482, infatti non si tratta di riduzione reale ma di riduzione nominale perché il capitale è già diminuito per effetto delle perdite.
2) se la perdita è superiore al terzo del capitale la riduzione in un primo momento è facoltativa, successivamente diviene obbligatoria.
Per capitale si deve fare riferimento a quello sottoscritto e non a quello versato (Comitato Triveneto dei Notai - massima H.G.14).
Quando la perdita è superiore al terzo del capitale gli amministratori devono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale. In realtà si tratterebbe di un vero e proprio bilancio straordinario, comprensivo, quindi, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La giurisprudenza ritiene che tale documento contabile debba essere aggiornato a non oltre 120 giorni.
Gli opportuni provvedimenti sono i seguenti:
a) riduzione facoltativa del capitale in proporzione alle perdite accertate;
b) "rinvio a nuovo": si fa decorrere un anno, se le perdite non sono state ripianate la riduzione del capitale diverrà obbligatoria.

Trascorso, dunque, un anno, se le perdite non si sono ridotte, l'assemblea dovrà procedere alla riduzione del capitale.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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