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Articolo 2418 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi e poteri del rappresentante comune

Dispositivo dell'art. 2418 Codice Civile

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti [2421], tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni [2420, 2831]. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci [2370, 2415, 2422].

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice(1).

Note

(1) La rappresentanza processuale del rappresentante comune viene estesa all'ipotesi di amministrazione straordinaria.

Ratio Legis

Le funzioni del rappresentante comune mirano alla tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti.

Spiegazione dell'art. 2418 Codice Civile

Si ritiene che sussista l'obbligo per il rappresentante comune di partecipare all'assemblea degli obbligazionisti.
Il rappresentante comune ha il potere di rappresentanza processuale.
Il potere di deliberare le vertenze gli spetta solo per quanto riguarda quelle da promuovere nei confronti dei terzi, non quelle nei confronti della società o dei soci.
Relativamente alle procedure concorsuali al rappresentante comune è riconosciuta la legittimazione a presentare il ricorso ai fini dell'insinuazione al passivo della società, anche soltanto per singoli gruppi di creditori.

Il concetto di interesse comune costituisce un limite ai poteri sia dell'assemblea degli obbligazionisti, sia del rappresentante comune, nel senso che tali poteri non sussistono là dove si controverte soltanto di diritti individuali dell'obbligazionista.

Il rappresentante comune non ha il potere di impugnare le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

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