(massima n. 1)
Deve essere disposta la rimessione della causa in pubblica udienza per la novitą delle questioni implicate dalla decisione, che concernono tra le altre la questione della peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 TUF, atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell'assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall'altro lato, prevede che l'impugnazione si propone "in contraddittorio" del rappresentante comune, che ne ha la "rappresentanza processuale".