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Articolo 2375 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 2375 Codice Civile

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio [2368]. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti(1) e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria [2365] deve essere redatto da un notaio [2371, 2421, n. 3].

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Note

(1) L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, allegato al verbale redatto dal notaio, non fa prova fino a querela di falso dell'effettiva titolarità della partecipazione sociale in capo ad un soggetto, in quanto lo status di socio è una situazione giuridica, non un fatto storico che il pubblico ufficiale può attestare come vero.

Ratio Legis

La nuova formulazione della norma ha risolto l'antica quaestio sulle modalità di redazione del verbale di assemblea.
Se lo stesso dovesse essere redatto: in forma sintetica, con indicazione del solo numero dei soci e delle azioni intervenute e della maggioranza che aveva consentito l'approvazione della deliberazione in oggetto, o in forma analitica (modalità prescritta dalla disposizione).

Spiegazione dell'art. 2375 Codice Civile

Il verbale dell'assemblea ordinaria è atto del presidente (2371) e del segretario. Nell'assemblea straordinaria la verbalizzazione è attività esclusiva del notaio. La funzione del verbale è quella di documentare la costituzione e l'attività dell'assemblea e le delibere da questa approvate.
Il verbale deve essere redatto in forma analitica e non sintetica: deve contenere l'identità di tutti i presenti, il capitale rappresentato e le modalità di votazione.
È discusso se il verbale notarile di assemblea abbia natura di atto pubblico. Formalmente contiene tutti gli elementi caratterizzanti l'atto pubblico notarile. Dal punto di vista sostanziale, però, esso attribuisce pubblica fede solo alle dichiarazioni rese dal presidente dell'assemblea al notaio e non quelle rese dai soci al presidente dell'assemblea. In definitiva gli si può attribuire natura giuridica di atto pubblico sui generis.
Il verbale può essere anche non contestuale all'assemblea, purché sia redatto nei tempi necessari per il deposito o la pubblicazione.
Si discute se il verbale possa essere sottoscritto dal solo notaio e non anche dal presidente. Tale interpretazione deriva dalla lettura della norma in cui si dice che il verbale possa essere "sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio". Una parte della dottrina ritiene che il verbale possa essere sottoscritto dal solo notaio qualora il presidente non sia costituito in atto, si tratterebbe, dunque, di atto senza parti. Tuttavia la giurisprudenza prevalente e altra parte della dottrina sostengono che la presenza del notaio sia alternativa al segretario, di conseguenza il verbale deve essere sottoscritto anche dal presidente.
Il verbale dell'assemblea ordinaria fa prova delle dichiarazioni dei soci solo se queste vengono riassunte e sottoscritte dai soci medesimi.
Il verbale notarile di assemblea , essendo atto pubblico, è assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all'art. 2700 e, dunque, fa prova fino a querela di falso.

Massime relative all'art. 2375 Codice Civile

Cass. civ. n. 603/2017

L’indicazione nominativa dei partecipanti e dei votanti ad un’assemblea di società per azioni consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati ed è, quindi, necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo ed accertare la validità delle determinazioni assunte. Ne consegue che, ove manchi la relativa documentazione (anche in foglio separato, purché “allegato” al verbale, in modo da farne parte integrante, e cioè richiamato ovvero allo stesso materialmente unito), la delibera è annullabile.

Cass. civ. n. 20260/2014

La disciplina di cui all'art. 2375 cod. civ., relativa al verbale delle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni, non si applica, in via analogica, all'attività degli organi di governo degli ordini professionali, presupponendo tale disposizione un'assemblea, e dunque un atto di natura collettiva, una forma solenne ed una documentazione analitica a tutela dei soci assenti e dissenzienti, nonché una distinzione fra profilo interno e profilo esterno dell'atto, laddove il consiglio di un ordine professionale è un organo collegiale i cui componenti sono tutti onerati della tutela di un interesse unico, sicché perde rilievo la distinzione fra profilo interno ed esterno e viene meno la necessità di una verbalizzazione di tipo analitico.

Cass. civ. n. 22763/2012

Nella società per azioni quotata in borsa, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, allegato al verbale redatto da notaio, non fa prova fino a querela di falso dell'effettiva titolarità della partecipazione sociale in capo al soggetto indicato nell'elenco, giacché lo "status" di socio è una situazione giuridica, non un fatto storico che il pubblico ufficiale possa attestare come vero, non essendo preclusa, quindi, senza che neppure occorra un formale disconoscimento della scrittura, la dimostrazione, con altri mezzi, dell'essere il partecipante intervenuto non in proprio nome, ma in nome altrui. Pertanto, la deliberazione assembleare presa col voto di un soggetto che non abbia inviato alla CONSOB la comunicazione prescritta dall'art. 120 del d.l.vo n. 58 del 1998 non è invalida, ove comunque risulti che egli non abbia votato nell'esercizio della propria partecipazione sociale, rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione, bensì quale depositario delle azioni altrui.

Cass. civ. n. 11959/2010

La funzione del notaio, intervenuto all'assemblea straordinaria di una società, è essenzialmente quella di certificare le attività avvenute in sua presenza (operazioni di voto, esito delle stesse, maggioranze, ecc.) e non quella di verificare la legittimazione degli intervenuti nell'assemblea stessa (funzione, quest'ultima, spettante agli organi amministrativi, quali il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore).

Cass. civ. n. 16393/2007

L'omessa verbalizzazione dell'identificazione dei soci partecipanti ad un'assemblea di società per azioni non determina automaticamente la nullità assoluta della deliberazione, essendo necessario dimostrare e non soltanto supporre il difetto di costituzione dell'organo deliberante, in quanto l'identificazione può avvenire anche in modo informale ed implicito mediante l'attestazione presidenziale della valida costituzione dell'assemblea (fattispecie anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 8222/2007

In tema di azzeramento del capitale sociale e di ricostituzione del medesimo, la mancata redazione del verbale della delibera da parte di un notaio, come prescritto dall'art. 2375, secondo comma, c.c. per le delibere riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria, non comporta inesistenza dell'atto, né impossibilità od illiceità dell'oggetto della delibera (che sono le sole ipotesi nelle quali la stessa è inficiata da nullità), ma dà luogo ad un vizio del procedimento integrante un'ipotesi di annullabilità della deliberazione. (Fattispecie anteriore all'operatività della riforma delle società di capitali, di cui al D.L.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 20771/2004

In tema di società di capitali, nei confronti dei terzi creditori estranei all'organizzazione sociale, tra amministratore e società opera, in generale, il principio di immedesimazione organica, il quale comporta che la relativa obbligazione sorga direttamente in capo a quest'ultima, mentre una (cor)responsabilità a carico dell'amministratore in aggiunta o in alternativa a quella della società è configurabile, malgrado il rapporto di immedesimazione organica, soltanto se introdotta in modo espresso da specifiche disposizioni di legge. Ne consegue che, versandosi al di fuori di una di queste ultime ipotesi, nei confronti del notaio che abbia prestato la propria opera professionale per la redazione del verbale di assemblea straordinaria della società, risponde, in applicazione del principio generale, esclusivamente la società medesima, e non anche il presidente del consiglio di amministrazione della società che abbia presieduto l'assemblea straordinaria per la cui riunione sia stata chiesta la prestazione professionale del notaio medesimo; né a diversa soluzione induce l'art. 78, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in tema di pagamento degli onorari e diritti accessori di competenza del notaio, posto che tale norma aggiunge alla responsabilità del cliente quella, solidale, degli altri soggetti che sono stati pur essi parti nell'atto rogato dal notaio, laddove il presidente del consiglio di amministrazione della società non riveste la qualifica di parte nell'ambito del detto verbale.

Cass. civ. n. 560/2001

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto (secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 c.c.) da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d'ufficio, ha le caratteristiche dell'atto pubblico, giusta disposto dell'art. 2421, comma primo n. 3 c.c., ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all' art. 2700 stesso codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l'infedele redazione del verbale stesso mercè l'esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica (così eludendo la regola che impone, all'uopo, il procedimento di querela di falso).

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Fabio A. chiede
venerdì 13/09/2019 - Veneto
“oggetto: articolo 2375 codice civile. Modalità di voto.

Durante una recente assemblea straordinaria finalizzata alla modifica dello statuto (con lo scopo di togliere il limite di mandato di 9 anni agli amministratori di una cooperativa sportiva), lo scrutinio si è svolto in questo modo: all'ingresso i soci presenti hanno firmato il registro di presenza riportando anche se avevano una delega (lo statuto consente una sola delega). Dopo avere esposto la modifica proposta il notaio ha chiesto ai contrari di alzare la mano, di qualificarsi uno ad uno e di qualificare anche l'eventuale delegante; idem per gli astenuti. A questo punto la votazione si è conclusa e lo scrutinio è proseguito calcolando i voti favorevoli sottraendo dal totale di coloro che avevano firmato il registro + deleghe gli astenuti e i contrari + deleghe.
Molti dei soci, che si erano precedentemente dichiarati contrari, alla richiesta di dichiararsi di fronte al consiglio di amministrazione in carica (e quindi di esprimere contrarietà alla loro potenziale rielezione senza limiti temporali), intravedendo la possibilità di rimanere nell'ombra, non essendo richiesta l'alzata di mano per i favorevoli, non hanno alzato la mano andando così, ipso facto, ad aumentare il numero dei favorevoli. Ciò nonostante i voti favorevoli non hanno raggiunto il quorum e lo statuto non è stato modificato. Ora si sta pensando di riconvocare una nuova assemblea per lo stesso motivo. Essendo il sottoscritto fra i contrari, desidero essere preparato sulle modalità di voto per la nuova assemblea.
La letteratura antecedente il nuovo codice civile è discordante per quanto riguarda la modalità di voto: a favore della prassi di calcolare i favorevoli per differenza (Trib. Ariano Irpino 22.10.2003, G. comm. 04, II, 285) o contro (Non sono ammesse «delibere implicite»: Cass. Civ. 24.7.1968 n° 2672 in Riv. dir. comm. 1969, II, 181; FERRO LUZZI).
Il testo del codice civile attuale dice che il verbale deve essere analitico e consentire l'identificazione dei soci presenti e degli eventuali deleganti. Fra le massime da Voi riportate (Cass. civ. n. 603/2017) si legge: “L’indicazione nominativa dei partecipanti e dei votanti ad un’assemblea di società per azioni consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati . . .”.
Sembrerebbe pertanto corretto ritenere che il voto debba avere anzitutto una forma espressa e non possa essere tacito o implicito e presunto.
Chiedo cortesemente il Vostro parere in merito.”
Consulenza legale i 20/09/2019
Va subito precisato che, in riferimento alle società per azioni, il tenore letterale dell'art. 2375 del c.c. sgombra il campo da ogni dubbio riguardante l'ammissibilità del voto segreto in assemblea.
Esso prevede infatti, tra l'altro, che il verbale delle deliberazioni dell'assemblea "deve indicare [...] anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti".
Soprattutto tale ultima previsione consente di escludere, appunto, la possibilità di un voto non palese. È evidente, infatti, che se il voto fosse segreto l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti non sarebbe praticabile.
Nel caso in esame, tuttavia, la società è una cooperativa, per cui la questione va affrontata alla luce della disciplina applicabile e delle peculiarità proprie di questa particolare forma societaria.
In materia di disciplina applicabile, l'art. 2519 del c.c. stabilisce che "alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni".
Inoltre, prosegue la norma in esame, "l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro". Occorrerà quindi verificare se vi siano previsioni statutarie di questo tipo e se siano ammissibili in relazione alle predette eventuali caratteristiche dimensionali della società.
Ove ciò non si verifichi, e quindi vadano applicate le norme sulle società per azioni, occorrerà stabilire se l'art. 2375 c.c., laddove esclude implicitamente il voto segreto, sia "compatibile" con le norme dettate in tema di cooperative.
Peraltro una recente sentenza di merito (Tribunale Vallo Della Lucania, 20/12/2013. ha affermato che “nelle società cooperative è lecito prevedere statutariamente il voto segreto per la nomina delle cariche sociali”.
Principio analogo era stato del resto già espresso dalla più risalente Cass. civ., Sez. I, n. 10279/1996 (“sono valide le disposizioni statutarie che, in materia di elezioni alle cariche sociali nelle società cooperative, prevedono il voto segreto”).
Va tenuto presente, inoltre, che l’art. 2538 del c.c., specificamente dettato con riferimento alle società cooperative, consente all’atto costitutivo di “prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione”: chiaramente tali modalità di espressione del voto risultano incompatibili con il voto segreto. Affinché ciò avvenga è necessaria, però, una espressa previsione statutaria in tal senso.
D’altra parte, però, l’ammissibilità del voto segreto nelle società cooperative si scontra anche con la possibilità, espressamente prevista, che lo statuto attribuisca un voto plurimo a particolari categorie di soci, come i soci sovventori (art. 4 della L. n. 59/1992 e art. 2548 del c.c.), o i soci cooperatori persone giuridiche (art. 2538 c.c., comma 3), come deroghe alla regola del voto capitario.
Ora, come osservato da Tribunale Milano, decr. 18/11/2013, “se lo statuto prevede per i soci sovventori – persone giuridiche il voto plurimo, deve reputarsi inammissibile la sua espressione segreta perché, secondo che si assegnino ai soci in relazione al numero dei voti attribuiti più schede o una sola scheda, la segretezza non potrà, per un verso, essere tutelata e mantenuta, e, per altro verso, consentirebbe il cosiddetto voto divergente, giudicato inammissibile”.
La questione andrebbe pertanto risolta caso per caso, alla luce di un attento esame delle norme statutarie e, in particolare, della eventuale presenza nello statuto di previsioni (quali il voto plurimo o il voto per corrispondenza) da considerarsi incompatibili con la segretezza del voto.

Angelo F. chiede
martedì 26/07/2016 - Puglia
“verbale di assemblea straordinaria regolarmente convocata c/o notaio. Dallo stesso verbale si desume la presenza dell'amministratore ,la presenza di un socio (95%) per delega e la assenza del socio di minoranza (5%). Nella delega non si riconosce il delegato né tanto meno il notaio lo menziona. E' nulla la predetta assemblea ?”
Consulenza legale i 01/08/2016
Gli artt. 2363 c.c. e ss. e 2479 e ss c.c. regolano l’assemblea – rispettivamente – per la S.p.A. e la s.r.l.
Sono previste in entrambe i casi le partecipazioni su delega. In particolare, l’art. 2372 c.c. prevede che “la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società … la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco … il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega”.
In altre parole, dunque, la delega non può essere fatta in bianco, ma devono essere presenti i dati anagrafici del delegato (oltre che quelli del delegante): in caso contrario, la delega è nulla. Ciò significa che la delibera adottata nel caso di specie – posto che il delegante è anche socio di maggioranza della società – sarà radicalmente nulla, nel senso che è come se mai fosse stata acquisita.
Le modalità di impugnazione della delibera sono indicate dall’art. 2377 c.c. per ciò che concerne la S.p.A. e dall’art. 2479 ter c.c. per quanto concerne la s.r.l.
Sarebbe forse opportuno tentare un dialogo con il socio di maggioranza delegante e con il notaio, in modo da convocare una nuova assemblea straordinaria al fine di annullare la precedente (senza quindi adire l’autorità giudiziaria per evitare costi e tempi lunghi).