Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2850 del 28 marzo 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo ad aumento di capitale di una Spa mediante emissione di nuove azioni, è legittima la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione fissi, per l'assegnazione delle azioni rimaste non optate, un prezzo diverso (e maggiore) rispetto a quello stabilito per l'opzione, in quanto l'art. 2441 c.c., mentre al primo comma, attraverso l'obbligo di offerta in opzione dei nuovi titoli, tutela in maniera incondizionata (anche rispetto ad offerte più vantaggiose per la società) l'interesse del socio a conservare inalterata la proporzione in cui egli partecipa al capitale sociale, al terzo comma si limita a stabilire un semplice diritto di prelazione, nell'assegnazione delle azioni rimaste non optate, per coloro che abbiano esercitato l'opzione, accordando a questi ultimi pur sempre una preferenza, condizionata, però, alla ricorrenza della parità di trattamento rispetto ad altri soggetti. L'indicata deliberazione può essere validamente adottata dal consiglio d'amministrazione, non assumendo rilievo, nell'ipotesi, la disposizione di cui al sesto comma del citato art. 2441 c.c., che riserva all'assemblea dei soci il potere dl stabilire il prezzo di emissione delle nuove azioni nel diverso caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

(massima n. 2)

L'art. 2395 c.c. che, oltre all'azione di responsabilità attribuita alla società ed ai creditori sociali, disciplinata nei precedenti artt. 1393 e 2394, contempla un'azione individuale spettante al socio e al terzo, nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto per il comportamento doloso o colposo degli amministratori richiede unicamente che il danno causato dagli amministratori abbia investito in via immediata il patrimonio del socio o del terzo, senza che assuma rilievo che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio delle loro incombenze o al di fuori di esso, né, infine, che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società o a vantaggio della stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile, pur affermandone l'infondatezza nel merito, l'azione di annullamento di una delibera del consiglio d'amministrazione di una Spa, con la quale, in occasione di aumento di capitale con emissione di nuove azioni, veniva fissato, per l'assegnazione delle azioni rimaste non optate, un prezzo diverso da quello stabilito per l'opzione).

(massima n. 3)

Le delibere del consiglio di amministrazione di una Spa possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.

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