Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6834 del 22 luglio 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per sottovalutazione dell'attivo, l'interesse ad agire di un socio (nella specie, di società a responsabilità limitata) può derivare dalla mera possibilità di un danno economico derivante dalla quantificazione del valore patrimonale della sua partecipazione alla società, ancorché il danno non si sia ancora verificato.

(massima n. 2)

La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 c.c., quando è contraria a norme dettate a tutela anche di interessi generali. Pertanto, qualora vengano addotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della delibera sussiste se i fatti accertati sono concretamente idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze o comunque erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale della società, tali da tradursi in un reale pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio (cui è funzionale il principio di chiarezza e precisione), che tutela non solo il singolo socio, ma tutti i terzi e, specialmente, i creditori della società.

(massima n. 3)

La disposizione di cui all'art. 2378, comma 2, c.c., la quale stabilisce che, nel procedimento d'impugnazione di delibere assembleari, il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione, non è applicabile alle società a responsabilità limitata, per le quali ai fini di tale impugnazione non è richiesto alcun particolare previo adempimento bensì il mero accertamento della titolarità del diritto di colui che impugna la delibera, che soggiace alle regole ordinarie, con la conseguenza che la relativa valutazione da parte del giudice del merito si sottrae al sindacato di legittimità, ove fondata su argomenti congrui e logicamente accettabili.

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