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Articolo 2355 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Circolazione delle azioni

Dispositivo dell'art. 2355 Codice Civile

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore [2494] si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative [2328, n. 5, 2421] si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

Ratio Legis

La norma regola le modalità di circolazione delle azioni, individuando unicamente i requisiti e le condizioni affinché l'atto di trasferimento possa essere efficace nei confronti della società.

Brocardi

Praelatio inter socios

Spiegazione dell'art. 2355 Codice Civile

La norma in oggetto detta le condizioni affinché il trasferimento della partecipazione azionaria possa essere efficace nei confronti della società. Essa non individua pertanto degli ulteriori elementi necessari ai fini del valido perfezionamento del contratto, che continuerà ad essere disciplinato dal principio consensualistico, bensì fissa i presupposti affinché il socio possa legittimamente esercitare i diritti sociali ed opporre validamente la qualità di "socio".

In primo luogo, va rilevato che nel caso in cui le azioni emesse non siano rappresentate da titoli azionari (facoltà prevista dall’art. 2346), il trasferimento diverrà opponibile solo al momento della sua iscrizione nel libro soci.

Diversamente, qualora le azioni siano rappresentate da titoli, la legge distingue tra:
  • titoli al portatore: il trasferimento diverrà efficace in esito alla consegna materiale del titolo;
  • titoli nominativi: l’efficacia è subordinata al mutamento della denominazione del titolare nel titolo e nel libro soci, mediante transfert o girata.
Al principio del consenso traslativo, valevole per le menzionate ipotesi di cessione del titolo o della partecipazione azionaria, si sottrae il trasferimento avente ad oggetto azioni dematerializzate, che si perfeziona con la consegna e la girata del titolo cartaceo. L'operazione di giro consiste in una duplice registrazione: la società procede all'addebito sul conto dell'intermediario trasferente (il quale addebita la quantità di titoli trasferiti sul conto dell'alienante) e al corrispondente accredito sul conto dell'intermediario beneficiario (il quale accredita i titoli sul conto dell'acquirente).

In caso di conflitto fra più acquirenti:
  • se si tratta di titoli al portatore: prevale l'acquirente che per primo ha conseguito in buona fede il possesso del titolo;
  • se si tratta di titoli nominativi: prevale l'acquirente che per primo abbia ottenuto in buona fede il possesso del documento e il transfert a proprio favore. Qualora il titolo nominativo sia stato trasferito mediante girata, prevale invece colui al quale il titolo sia stato girato e consegnato per primo, se in buona fede;
  • se l'azione è dematerializzata: prevale colui che per primo abbia conseguito in buona fede la registrazione in accredito sul proprio conto.

Nell'ipotesi di trasferimento mortis causa la società procede all'annotazione del nome dell'erede o del legatario sul titolo e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o legatario.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

4 Per quanto concerne l'attuazione della lettera b), comma sesto, art. 4 della legge di delega, le nuove disposizioni sono ispirate ad un criterio che corrisponde alla tradizione del codice: quello cioè secondo cui esso definisce le linee generali e la cornice del sistema, rimanendo salva la funzione della legislazione speciale nel dettare i dettagli applicativi. In tal senso debbono essere segnalati i seguenti aspetti di maggior rilievo: 3.1. Si è precisato, nel primo comma dell'art. 2346 del c.c., che il socio ha diritto al rilascio di titoli azionari corrispondenti alla sua partecipazione: diritto che può peraltro essere escluso dallo statuto oppure da leggi speciali, come soprattutto avviene per le società sottoposte al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari da esse emessi. 3.2. Si è confermata la regola per cui, salvo diversa disposizione dello statuto o di leggi speciali, il socio ha un diritto di scelta tra titoli nominativi e al portatore (art. 2354 del c.c., primo comma) e, con un nuovo ultimo comma dell'art. 2354, si è confermata la regola già presente nella legislazione speciale secondo cui anche le società che non emettono strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati possono volontariamente assoggettarsi alla disciplina per essi prevista, in concreto al regime di dematerializzazione. 3.3. Si è chiarito, con il primo comma dell'art. 2355 del c.c., che nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento dell'azione diviene efficace nei confronti della società con la sua annotazione nel libro dei soci, precisando quindi in tal modo la diversità di piani tra il trasferimento inter partes e la sua rilevanza per l'organizzazione sociale, in concreto quindi per l'esercizio dei diritti sociali. 3.4. Sulla base dello stesso criterio da ultimo segnalato, il terzo comma dell'art. 2355 regola i rapporti tra girata del titolo nominativo e iscrizione nel libro dei soci e chiarisce che a seguito della prima il trasferimento è perfetto tra le parti, mentre dalla seconda consegue la sua efficacia nei confronti della società. A quest'ultimo proposito deve anche segnalarsi che, nuovamente al fine di realizzare un coordinamento tra la vigente legislazione speciale e le disposizioni del codice, l'art. 2370 del c.c. conferma nel suo terzo comma l'obbligo della società di procedere all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno depositato i titoli od hanno comunque partecipato all'assemblea. Deve infatti osservarsi che la regola contenuta nell'art. 4, legge 1745/1962, secondo cui i titoli debbono essere depositati almeno cinque giorni prima per la partecipazione all'assemblea rappresenta un costo non indifferente per gli investitori, e soprattutto quelli istituzionali, che si vedono costretti ad un'immobilizzazione e a non poter operare sul mercato. Perciò si è ritenuto opportuno rendere facoltativo tale obbligo di preventivo deposito e, in tal modo abrogando la diversa norma della legge 1745/1962, il divieto di ritiro dei titoli prima dell'assemblea; e si è considerato che le finalità previste dalla legge speciale fossero ugualmente realizzate con l'obbligo di annotazione sul libro dei soci cui si è fatto appena cenno. 3.5. Per quanto concerne poi le ipotesi di dematerializzazione, obbligatoria oppure facoltativa, l'ultimo comma dell'art. 2355 chiarisce che il trasferimento delle azioni avviene mediante scritturazione in conto e, chiarendo il ruolo che anche per esse svolge la distinzione tra azioni nominative e al portatore, precisa che la distinzione tra le due ipotesi si caratterizza per il ruolo riconosciuto nelle prime al libro dei soci, alla circostanza quindi in definitiva che lo statuto oppure la legge speciale nel caso applicabile impedisce che il possessore dell'azione sia anonimo rispetto alla società ed agli altri soci. 3.6. La disciplina dell'art. 2355 bis, in tema di limitazioni al trasferimento delle azioni, prevede interventi particolarmente incisivi, volti da un lato ad ampliare lo spazio per l'autonomia statutaria, dell'altro a fornire le necessarie garanzie ai soci ed ai terzi. Per il secondo aspetto sono di particolare significato il secondo ed il terzo comma della nuova disposizione. L'una, al fine di chiarire il possibile ruolo di clausole di mero gradimento, risolve un delicato problema interpretativo e ne ammette l'efficacia quando prevedono un obbligo della società o degli altri soci di acquistare le azioni del socio che intende trasferirle; il quale socio, pertanto, non può essere prigioniero del suo titoli ed è così in grado di realizzare quell'interesse all'agevole disinvestimento che costituisce uno dei motivi essenziali della scelta della società per azioni e della sua diffusione. L'altro, al fine di prevenire il pericolo di pregiudizio per l'affidamento degli acquirenti, risolve una questione ampiamente discussa in sede interpretativa e dispone che le limitazioni al trasferimento risultino dai titoli.

Massime relative all'art. 2355 Codice Civile

Cass. civ. n. 12797/2012

Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.

Il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla sua violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi.

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ALFREDO C. chiede
martedì 05/06/2018 - Lazio
“Un soggetto A possiede il 99% di una spa. Dovrebbe vendere una quota pari al 60% o come privato o come società. A quale tassazione soggiacciono le due ipotesi ossia come privato ovvero come società
Grazie

Consulenza legale i 08/06/2018
La tassazione sulla cessione delle partecipazioni varia a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.
Sono partecipazioni qualificate quelle che, nel caso gli strumenti finanziari siano quotati su mercati regolamentati, consentono una percentuale di voto superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al capitale superiore al 5%.
Se lo strumento finanziario non è quotato su mercati regolamentati le percentuali salgono al 20% per il diritto di voto e al 25% per la partecipazione al capitale.
Le partecipazioni non qualificate sono invece quelle che hanno uno soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.

Nel caso in oggetto si tratta di partecipazioni qualificate.

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non sono soggette a imposta sostitutiva, ma concorrono a formare la base imponibile IRPEF nella misura del 58,14% (con esenzione del 41,86%), per le persone fisiche titolari o non titolari di partita IVA e le società di persone.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una tassazione unica sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate (art. 67, lett. c), T.U.I.R.).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, da parte di persone fisiche saranno tassate al 26% a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda il regime delle PEX (Partecipation Exemption), ovvero l’esenzione fiscale delle plusvalenze, per i soggetti IRES, quindi anche le società di capitali, la base imponibile è pari al 5% (con esenzione del 95%), come previsto dall’art. 87 del T.U.I.R.