(massima n. 1)
Il principio posto per le societā di capitali dall'art. 2332 cod. civ. secondo cui le cause di nullitā del contratto di societā si convertono in cause di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della societā dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non puō essere esteso per analogia alle societā di persone, atteso che detta norma č imperniata su un procedimento formale (l'iscrizione nel registro delle imprese) che č assente, nel suo valore costitutivo, nelle societā di persone.