Cassazione civile Sez. I sentenza n. 30020 del 29 dicembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Non č configurabile la simulazione dell'atto costitutivo di societā di capitali (nella specie, societā a responsabilitā limitata), in ragione delle inderogabili formalitā che assistono la creazione e l'organizzazione dell'ente, in forza di un contratto sociale non solo regolatore degli interessi dei soci ma, nel contempo, atteggiato come norma programmatica dell'agire sociale, la cui sfera č destinata ad interferire con interessi estranei ai contraenti, donde il rilievo preminente della tutela dei terzi e l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della societā nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontā dei contraenti manifestata nella fase negoziale. Tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, č sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullitā della societā da esso previsti, in nessuno dei quali č, quindi, riconducibile la simulazione. (Principio enunciato in fattispecie anteriore alla riforma di cui al d.l.vo n. 6 del 2003).

(massima n. 2)

Il controllo di congruitā degli amministratori sulla stima dei conferimenti in natura formulata dall'esperto, prescritto dall'art. 2343 c.c., č retto dal principio di libertā delle forme, ma ciō non comporta che il controllo possa ritenersi insito in ciascuna iniziativa di competenza dell'organo gestorio, che in qualsiasi modo coinvolga l'esame sul valore del conferimento, occorrendo invece, al riguardo, che la verifica, seppur condotta in relazione all'espletamento di un altro adempimento, si riferisca espressamente a quel dato, secondo il giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione ove la motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale non aveva ravvisato il positivo controllo nella dichiarazione sulla rispondenza del capitale versato con i conferimenti, operata dell'amministratore in sede di stipula dell'atto costitutivo, e nella relazione al bilancio di esercizio).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.