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Articolo 2302 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Scritture contabili

Dispositivo dell'art. 2302 Codice Civile

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 [2315, 2421, 2490, 2516].

Ratio Legis

La norma estende l'obbligo di tenuta delle scritture contabili a tutte le società in nome collettivo, a prescindere dal tipo di attività da esse esercitata, ampliando pertanto il campo applicativo dell'art. 2214.

Spiegazione dell'art. 2302 Codice Civile

Le s.n.c., sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili indicate all’art. 2214 (tra cui vanno citati il libro giornale e il libro degli inventari), a prescindere dal tipo di attività concretamente esercitata.

Ai sensi dell’art. 2217, il bilancio d’esercizio è parte integrante dell’inventario e deve essere redatto secondo i criteri e principi valevoli per il bilancio di s.p.a.

L'irregolare tenuta delle scritture contabili, oltre a rendere responsabili civilmente gli amministratori nei confronti della società, può integrare le fattispecie penali della bancarotta fraudolenta (art. 322 CCI) o della bancarotta semplice (art. 323 CCI).

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