Avvenuto lo scioglimento della società [2272] i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti(1), fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione [29, 2275, 2449].
Note
(1)
E' preclusa la possibilità di esercitare poteri diversi da quelli inerenti affari urgenti e quindi ogni altro atto compiuto dagli amministratori non sarà considerato atto della società e per esso risponderà solo l'amministratore che avrà agito.