Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20947 del 30 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fallimento di una societą e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la societą rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta societą ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacitą, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali.

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