Il principio generale è res perit domino. Si può notare, così, la soggettività giuridica della società e la propria autonoma capacità giuridica. Dal momento in cui si realizzeranno gli effetti reali, se previsti dalla natura del conferimento, sarà la società a sopportare il rischio dell’eventuale perimento, restando in capo al socio che ha conferito il bene solo l’obbligo di garantirne l’assenza di vizi preesistenti.
Il problema della sopportazione del rischio, ovvero del soggetto che debba soggiacere alle conseguenze di un possibile perimento del bene conferito o del vittorioso esperimento da parte di terzi di eventuali azioni di rivendica, è risolto dal legislatore con il richiamo alle norme relative al contratto di compravendita e, per il caso di conferimento in godimento, a quelle relative al contratto di locazione.