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Articolo 2254 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Garanzia e rischi dei conferimenti

Dispositivo dell'art. 2254 Codice Civile

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [1465, 1470, 1483, 1490, 2286](1).

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [2281]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [1578, 1585, 1586, 1588, 2342 e 2440].

Note

(1) I conferimenti di beni in natura dei soci si concretano in negozi traslativi a favore della società, quale parte acquirente. Ne consegue che la garanzia e i rischi delle cose conferite sono disciplinati dalle regole generali previste per i contratti con effetti traslativi.


Ratio Legis

Il principio generale è res perit domino. Si può notare, così, la soggettività giuridica della società e la propria autonoma capacità giuridica. Dal momento in cui si realizzeranno gli effetti reali, se previsti dalla natura del conferimento, sarà la società a sopportare il rischio dell’eventuale perimento, restando in capo al socio che ha conferito il bene solo l’obbligo di garantirne l’assenza di vizi preesistenti.
Il problema della sopportazione del rischio, ovvero del soggetto che debba soggiacere alle conseguenze di un possibile perimento del bene conferito o del vittorioso esperimento da parte di terzi di eventuali azioni di rivendica, è risolto dal legislatore con il richiamo alle norme relative al contratto di compravendita e, per il caso di conferimento in godimento, a quelle relative al contratto di locazione.

Spiegazione dell'art. 2254 Codice Civile

Conferimenti di beni in natura

Il codice detta una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal denaro: conferimenti di beni in natura, conferimenti di crediti, conferimento d'opera.
Per il conferimento di beni in proprietà è disposto che la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Perciò il socio è tenuto alla garanzia per evizione (artt. 1483-1484 c.c.) e per i vizi (art. 1490 c.c.). Sul socio grava anche il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita finquando la proprietà non sia passata alla società. Il perimento della cosa promessa, prima del trasferimento di proprietà, comporta che il socio possa essere escluso dalla società.
Per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite, con rinvio alle norme sulla locazione. Ovviemente il bene conferito in godimento resta nella proprietà del socio, la società ne può godere, ma non disporre. Pertanto il socio ha diritto alla restituzione del bene, al termine della società, nello stato in cui si trovava quando è stato conferito.

Massime relative all'art. 2254 Codice Civile

Cass. civ. n. 28284/2011

In tema di assicurazione contro i danni, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 c.c. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valido il contratto di assicurazione contro i danni, stipulato da una societā in nome collettivo in relazione ad un'imbarcazione conferita in godimento da un socio).

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