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Articolo 2249 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Tipi di società

Dispositivo dell'art. 2249 Codice Civile

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale [2195 ss.] devono costituirsi secondo uno dei tipi(1) regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2291 ss.].

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa [2135](2) sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [2251-2290](3), a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [2511 ss.] e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo(4).

Note

(1) Le tipologie di società previste dal nostro ordinamento sono: le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni.
(2) Ad esempio, attività agricola ai sensi dell'art. 2135.
(3) Le società semplici non sono ammesse all'esercizio di un'impresa commerciale, in virtù della ridotta autonomia patrimoniale (che non consente un'adeguata protezione dei terzi e del mercato) e delle ridotte caratteristiche di pubblicità (in parte superate).
Ciò nonostante, lo statuto della società semplice costituisce la base della disciplina della s.n.c. e della s.a.s. alla quale il codice rinvia agli artt. 2293 e 2315.
(4) A tale particolare regime sono sottoposte le imprese che hanno per oggetto l'esercizio del credito (banche) e quelle assicurative che devono costituirsi nella forma della società per azioni; le società sportive (L. 23 marzo 1981, n. 91) possono costituirsi solo nella forma di società per azioni e di società a responsabilità limitata.

Ratio Legis

La scelta del tipo sociale attraverso il quale può essere svolta l'attività di impresa in forma collettiva è libera, ma l'ordinamento impone che le società che esercitano un'attività economica di natura commerciale (2195) debbano costituirsi in una della forma previste dal codice civile al fine di garantire l'interazione nel mercato di soggetti dotati di un'adeguata autonomia patrimoniale, che soddisfino esigenze minime di informazione pubblicitaria per la migliore tutela dei terzi che verranno in contatto con la società.

Spiegazione dell'art. 2249 Codice Civile

Il divieto di atipicità: i tipi sociali

L'art. 2249 del c.c. impone per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, di scegliere necessariamente una delle tipologie previste dal codice. Ne consegue, pertanto, il divieto di costituire società atipiche ovvero tipi di società diversi da quelli ammessi dal legislatore.
La legge disciplina sei tipi di società lucrative:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.
In base a questo elenco è possibile operare la classica distinzione tra società di persone e società di capitali.

Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Rientrano in questa categoria: la società semplice (S.s.); la società in nome collettivo (S.n.c.); la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società vengono onorati solo dalla società (con alcune eccezioni previste dalla legge). Fanno parte di questa categoria: le società per azioni (S.p.A.); le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); le società a responsabilità limitata (S.r.l.); le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

Sono poi previsti altri tipi di società a scopo mutualustico, la cui attività consiste nel fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che avrebbero sul mercato.
Esse sono:
- le cooperative:
- le società di mutua assicurazione;
- le società consortili.

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, pertanto i relativi debiti avvengono pagati della società e non dai soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).

Le società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche che hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'assicurazione. La qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l'estinguersi dell'assicurazione (art. 2546 c.c.).

Le società consortili sono composte da imprenditori al fine di perseguire lo scopo consortile ovvero costituire un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

In virtù degli scopi e degli interessi perseguiti dai soci è pertanto possibile distinguere le società che hanno una struttura organizzativa di tipo chiuso ovvero società lucrative da quelle che hanno una struttura organizzativa di tipo aperto ovvero le cooperative. Per ciascusa di queste forme, sono previsti tipi che si differenziano in funzione della loro organizzazione giuridica ed in funzione del diverso regime di responsabilità.


Clausole negoziali e patti parasociali

Il divieto contenuto nel primo comma dell'articolo non si estende alle c.d. clausole negoziali atipiche. Esse vengono inserite nei contratti allo scopo di modificarne lo schema ordinario legale, ma non constrastano con gli elementi essenziali del tipo adottato.

Vanno tenuti distinti dalle clausole atipiche i patti parasociali che possono essere stipulati al momento della costituzione della società o successivamente. Detti patti vengono stipulati al di fuori dell'atto costitutivo, ma pur avendo una loro autonomia rispetto al contratto sociale, hanno un collegamento funzionale col contratto stesso.

Massime relative all'art. 2249 Codice Civile

Cass. civ. n. 23030/2020

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

Cass. civ. n. 33040/2019

L'adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l'oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest'ultimo. Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell'intento di realizzare non già il profitto, ma l'immediato vantaggio dei soci dell'ente che persegue il suddetto fine.

Cass. civ. n. 30228/2018

La trasformazione di una società commerciale in società semplice genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora artt. 85, comma 2, e 86, comma 1, lett. c, dello stesso decreto), determinando un mutamento del regime reddituale dei beni sociali e la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Cass. civ. n. 10332/2016

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

Cass. civ. n. 7536/2005

Il principio di autonomia negoziale è applicabile al contratto di società di capitali, con i limiti derivanti dalla circostanza che l'art. 2249 c.c., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, non consente l'adozione di clausole statutarie incompatibili con il tipo di società prescelto; ne consegue che, costituendo lo scopo di lucro un elemento essenziale e caratterizzante il tipo della società per azioni, l'assemblea straordinaria della società non può deliberare la sostituzione dello scopo lucrativo con uno scopo non lucrativo, mediante l'introduzione del divieto di distribuzione degli utili, al di fuori delle tassative ipotesi nelle quali è espressamente consentita l'utilizzazione del tipo della s.p.a. per uno scopo non lucrativo e del procedimento di trasformazione della società in società cooperativa; peraltro, la delibera dell'assemblea straordinaria di una s.p.a. che sostituisca, a livello statutario, allo scopo di lucro soggettivo uno scopo mutualistico, non incide sulla causa del contratto di società e neppure dà vita ad una società di tipo mutualistico e, benché illegittima, se sia stata adottata con la maggioranza stabilita per la modifica dello statuto della società e non sia stata impugnata, comporta l'utilizzazione della società per uno scopo diverso da quello inerente alla sua forma giuridica, sicché la successiva delibera che modifica la precedente, ripristinando lo scopo di lucro, a sua volta, neppure incide sulla causa del contratto di società e, conseguentemente, avendo ad oggetto una modificazione dello statuto, può validamente essere adottata con le maggioranze stabilite a questo fine.

Cass. civ. n. 8694/2001

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva attribuito la qualità di impresa commerciale alla società nel cui oggetto sociale erano compresi l'acquisto, la vendita, la permuta e l'edificazione di immobili in genere).

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