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Articolo 2589 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Trasferibilità

Dispositivo dell'art. 2589 Codice Civile

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [2577, 2581, 2584, 2588, 2590].

Ratio Legis

In tema di brevetti per invenzioni industriali, il licenziatario con esclusiva acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente.

Spiegazione dell'art. 2589 Codice Civile

L'inventore che abbia ceduto, dietro compenso, i diritti di utilizzazione di un suo brevetto per invenzione industriale, ha diritto al compenso in relazione agli atti di commercio del prodotto coperto dal brevetto compiuti prima della scadenza del brevetto stesso a tal fine occorre che prima della scadenza del brevetto sia stato concluso il contratto di vendita del prodotto brevettato — purché in tale momento si realizza quella utilizzazione commerciale dell'invenzione di cui il diritto dell'inventore al compenso costituisce il corrispettivo — e non ha rilievo che la concreta esecuzione del contratto stesso sia avvenuta dopo la scadenza del brevetto.

In forza del rinvio contenuto nell'art. 20 l. n. 1127/1939 alle norme del codice civile sulla comunione, nel caso di invenzione industriale dovuta a più autori, salvo convenzione contraria, opera la presunzione di parità delle quote di cui all'articolo 1101 e si applica il criterio della libera cedibilità delle stesse ai sensi dell'articolo 1103. Poiché il comunista non può, ai sensi dell'articolo 1102, alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri il godimento, ne consegue pero che, ove non sia stato a ciò autorizzato dagli altri comunisti, egli non può sfruttare unilateralmente l'invenzione e non può cedere a terzi la licenza di sfruttamento del brevetto, in quanto quest'ultima implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l'utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe, pertanto, i contitolari del diritto di esclusiva. Di tale licenza può disporre, infatti, la comunità dei contitolari secondo le regole della comunione.
Ai sensi dell'art 1108, richiamato dall'art 20, comma 1, r.d. n 1127/1939, disciplinante le invenzioni industriali, il contratto di licenza d'uso dei diritti derivanti da un'invenzione brevettata dovuta a più autori richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari del brevetto, oltre che nel caso di convenzione con durata ultranovennale, anche nell'ipotesi di concessione al licenziatario dell'esclusiva, poiché questa priva i suddetti contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, loro spettante in virtù del primo comma dell'art 1108 citato. In conseguenza, nella predetta ipotesi trattandosi di contratto con parte complessa, cioè formata da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, nel quale il regime di esclusiva, non potendo esistere che nei confronti di tutti i contitolari del brevetto, conferisce carattere di indivisibilità all'oggetto del contratto e, pertanto, determina unita di interessi tra i predetti, si configura la necessita che tutti costoro partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile da esso disciplinata (Cass. n. 265/1981). Dichiarata la nullità di un brevetto per difetto nel ritrovato dei requisiti dell'originalità e dell'industrialità, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto di cessione del brevetto stesso per difetto delle qualità essenziali (Cass. n. 2542/1972).

Il diritto morale d'inventore
Esso rientra, secondo un certo orientamento, in un più generale diritto della personalità avente ad oggetto la paternità delle azioni compiute e ha per oggetto qualsiasi invenzione, anche non brevettata o non brevettabile (SENA). Il diritto morale d'inventore e inalienabile e intrasmissibile: esso può essere fatto valere dopo la morte dalla persona designata a tale effetto, o, altrimenti, dai congiunti indicati dalla legge (art. 63 d.lgs. n. 30/2005): la designazione deve avvenire con testamento e il designato e una figura di esecutore testamentario (SANTINI).

Massime relative all'art. 2589 Codice Civile

Cass. civ. n. 5963/2019

In tema di brevetto la figura dell'inventore, assume rilievo nelle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato, nell'esercizio delle sue facoltà, titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato, avendo successivamente ceduto tali diritti a terzi, ma non nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto a terzi il "diritto al brevetto".

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