Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro(1).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2591].
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro(1).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2591].
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Lavoro da operaio presso un'industria metalmeccanica ed ho inventato un procedimento ora usato dalla ditta che abbrevia i tempi di lavorazione ed il consumo di energia; la ditta mi ha corrisposto un premio irrisorio, posso rivendicare qualcosa di più e in base a cosa?”
Il r.d. n. 1127 del 1939, conosciuto come Legge Invenzioni, è stato abrogato dal d.lgs. del 10/02/2005, n. 30. Con riferimento alle invenzioni del lavoratore, ne ha riprodotto le disposizioni di cui all'art. 23, negli artt. 64 e 65. L'art. 64, comma 2, stabilisce: "Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro".
Il caso di specie sembra rientrare nella previsione normativa citata.
Poiché è già stato corrisposto il premio (sarebbe stato comunque possibile ottenere dal giudice ordinario una decisione che accertasse la sussistenza del diritto all'equo premio), ma sul suo ammontare vi sono delle contestazioni, sarà necessario rivolgersi ad un collegio di arbitratori ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 64, d.lgs. 30/2005 ("4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. [...] Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice").
Nella vicenda della metamorfosi vissuta dal diritto cinese negli ultimi trent'anni, il capitolo delle privative industriali è certamente fra i più densi. Questo libro ricostruisce l'evoluzione e lo stato attuale del regime di tutela di marchi e brevetti in Cina, individuando i limiti e le possibilità operative di un'efficace protezione della proprietà industriale nel sistema giuridico cinese.
(continua)Sommario
Prefazione. – I. I marchi. Nozione. Fonti. Funzione. – II. I fatti costitutivi del diritto al marchio. La registrazione. – III. Gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio. – IV. Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa. – Sez. I. Il conflitto con altri marchi registrati anteriori. – Sez. II. Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti anteriori di terzi. – V. La... (continua)
Il presente lavoro ha come finalità quella di offrire una rassegna ragionata della giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'istituto del marchio d'impresa, la cui normativa (interna, comunitaria e internazionale) si è andata modificando di pari passo con l'evolversi del mercato e delle connesse innovazioni tecniche. L'analisi consente di prendere in esame le problematiche applicative sulle quali si sono registrati i più significativi contrasti, con la enucleazione... (continua)
Nell’attuale contesto economico internazionale, acquistano crescente rilevanza i beni immateriali oggetto delle transazioni intercompany e delle operazioni di finanza straordinaria realizzate dai gruppi multinazionali.
Un’approfondita conoscenza della disciplina fiscale degli intangibles risulta indispensabile ai fini della corretta gestione, anche in sede di verifica, delle principali problematiche connesse:
alla determinazione dei prezzi di trasferimento,
... (continua)La scienza giuridica si è sinora scarsamente dedicata al fenomeno del trasferimento tecnologico universitario, delegando ad altre discipline un ruolo che le è proprio. È dunque quanto mai urgente esaminare tutti gli accordi, le strategie e gli strumenti giuridici tramite i quali si veicola l'introduzione e la disseminazione di elementi di innovazione nel mercato, permettendo di sviluppare sia la ricerca fondamentale sia quella applicata e supportando, di conseguenza,... (continua)