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Articolo 2212 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Dispositivo dell'art. 2212 Codice Civile

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495, 1512].

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [77, 669 c.p.c.] nell'interesse dell'imprenditore [1745, 2905].

Ratio Legis

La norma prevede una rappresentanza passiva del commesso posta nell'interesse dei terzi.

Spiegazione dell'art. 2212 Codice Civile

La rappresentanza passiva del commesso è limitata alle dichiarazioni riguardanti l'esecuzione del contratto ed i reclami per inadempimento (es: denuncia per vizi della merce fornita).
Si ha la rappresentanza passiva solo in quanto il negozio rientri nelle mansioni del commesso, ma anche in quanto sia stato da lui concluso.
Tale rappresentanza è posta nell'interesse dei terzi, per cui non può essere limitata dall'imprenditore.

I commessi non hanno il potere di risolvere i contratti da essi conclusi.

Nei provvedimenti cautelari, di cui al 2° comma, sono compresi tutti gli atti conservativi del diritto dell'imprenditore, giudiziali (es: sequestro conservativo) e stragiudiziali (es: denuncia per vizi). Questo potere è necessario.

I commessi non hanno legittimazione processuale attiva e passiva, fatta eccezione per i suddetti provvedimenti cautelari.

Ai commessi non è applicabile l'art. 2208.

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