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Articolo 2209 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Procuratori

Dispositivo dell'art. 2209 Codice Civile

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso(1).

Note

(1) Vedi nota 1 sub art. 2203.

Ratio Legis

Le norme dettate per la pubblicità, le modificazioni e la revoca della procura, valevoli per l'institore, si applicano sic et simpliciter anche ai procuratori che possano compiere atti pertinenti l'esercizio dell'impresa in base ad un rapporto continuativo, pur non essendo ad essa preposti.

Brocardi

Procurator

Spiegazione dell'art. 2209 Codice Civile

Le differenze essenziali tra la figura del procuratore e quella dell'institore sono rinvenute nell'ampiezza dei rispettivi poteri e nella diversa fonte degli stessi.
Il procuratore non è preposto all'impresa ed esercita funzioni esecutive. Gli atti del procuratore sono pertinenti all'esercizio dell'impresa ma non costituiscono l'esercizio dell'impresa stessa.
Si tratta di funzionari muniti di poteri decisionali autonomi in ambito limitato, ad esempio il direttore commerciale.
La norma non richiama l'art. 2204 per cui la legittimazione processuale del procuratore è disciplinata solo dall'art. 77 del c.p.c., pertanto il procuratore non può stare in giudizio se il potere di rappresentanza processuale non sia stato espressamente conferito per iscritto.
Secondo la dottrina dominante non è applicabile al procuratore l'art. 2208 perché l'institore, a differenza del procuratore, si sostituisce all'imprenditore nell'esercizio dell'impresa.

È riconducibile alla figura del procuratore il soggetto che riveste la qualifica di codirettore di una filiale.

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