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Articolo 2039 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Indebito ricevuto da un incapace

Dispositivo dell'art. 2039 Codice Civile

L'incapace(1) che ha ricevuto l'indebito(2), anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio [1190, 1443, 2041](3).

Note

(1) Sia legale (404, 414 c.c.) che naturale (428 c.c.). L'incapacità deve sussistere al momento del ricevimento dell'indebito.
(2) Sia oggettivo (2033 c.c.) che soggettivo (2036 c.c.).
(3) Il vantaggio, in quanto fonda la domanda restitutoria del solvens, deve essere provato da questi (2697 c.c.). Sull'incapace non grava un obbligo restitutorio; il pagatore ha solo diritto ad un indennizzo.

Ratio Legis

Il legislatore bilancia gli interessi dell'incapace (che, in quanto tale, non ha piena consapevolezza del proprio agire) con quelli del solvens, che ha interesse alla restituzione dell'indebito.

Spiegazione dell'art. 2039 Codice Civile

Concetto informatore della norma

La disciplina del pagamento indebito non considera il solvente, in rapporto alla sua condizione di incapacità, se non nell’ipotesi dell’avvenuto spontaneo adempimento di un’obbligazione naturale: nel qual caso consente, in via d’eccezione, di poter ripetere quanto sia stato pagato (vedi il commento dell’ art. 2034 del c.c.).

Deve dedursene, perciò, che in ogni altro caso, la disciplina anzidetta, in tutte le sue ipotesi e in tutte le sue conseguenze, è applicabile al solvente, sia o non sia capace.

La norma in esame considera, invece, la condizione di incapacità dell’accipiente, e stabilisce che la ripetizione del pagamento indebito non importa altra conseguenza, nei suoi confronti, che quella della restituzione dell’importo del vantaggio conseguito (n. 791 rel. cit.) – a differenza di ogni altro caso di pagamento indebito in cui, oltre l’importo già versato, debbono essere pagati i frutti e gli interessi (artt. 2033 e 2036).

La disposizione in esame vuol dire, dunque, che, per conseguire nella sua interezza gli effetti di cui è suscettibile, la ripetizione dell’indebito, in qualsiasi delle sue forme, presuppone che il pagamento sia stato fatto a persona capace.

Se, invece, l’accipiente è una persona incapace stabilisce una limitazione alla sua responsabilità: limitazione di carattere generale, applicabile ad ogni restituzione per qualsiasi specie di pagamento indebito, oggettivo e soggettivo, indipendente da ogni considerazione sullo stato di buona o mala fede del ricevimento e all’atto del ricevimento dell’indebito e, se questo aveva avuto ad oggetto una cosa determinata, sul perimento, sul deterioramento e sull’alienazione della cosa stessa, escluso sempre ogni obbligo di restituirla.


L’art. 1443 del nuovo codice e l’art. 1307 del codice abrogato: differenze tra l’art. 2034 e l’art. 2039

In relazione alla limitazione posta dall’art. 2039 alla responsabilità dell’accipiente incapace, è utile ricordare anche l’ art. 1443 del c.c. che riproduce sostanzialmente l’art. 1307 del codice civile abrogato.

Tra le due norme vi sono, però, queste differenze:
a) Nell’ art. 1443 del c.c. la limitazione ha carattere generale ed è riferibile a qualsiasi contraente incapace; invece l’art. 1307 del codice abrogato la considerava con riferimento specifico al minore, all’interdetto o inabilitato, e alla donna sposata.
b) nell’ art. 1443 del c.c. la limitazione è de iure, invece nel vecchio art. 1307 discendeva dalla prova del vantaggio conseguito dagli incapaci ivi specificamente indicati: in mancanza, infatti, nulla poteva essere preteso dall’altro contraente.

Non vi è dubbio che, anche pel nuovo codice, la prova del vantaggio realizzato dal contraente incapace dev'essere data: non, però, come presup­posto del diritto che il contraente capace può fare valere; sebbene come elemento limite all'estensione dell'obbligo del contraente incapace.

Inoltre, è da osservare che, a proposito della ripetizione contro il con­traente incapace, la relazione al codice (n. 654), illustrando l'art. 1443, dice: « Quanto alla ripetizione di ciò che sia stato pagato in base a un'ob­bligazione annullata per incapacità, si è estesa pure all'incapace naturale la disposizione dell'art. 1307 del codice civile abrogato, non essendosi creduto ragionevole distinguere tra ripetizione contro l'infermo di mente e ripeti­zione contro l'incapace legale ».

E allora, ove si consideri che l'art. 2309, a proposito dell' indebito dell' incapace adotta, quanto ai limiti della sua responsabilità, la stessa formula dell'art. 1443; e che identico è lo spirito informatore di detta limi­tazione in ipotesi d'annullamento del contratto per incapacità d'uno dei contraenti (art. 1443 del c.c.) come in ipotesi di pagamento indebito (art. 2039); sembra che possa dedursene anche questa differenza tra lo stato d' incapacità richiesto dall'a art. 2034 del c.c. e quello presupposto dall'art. 2039: che, cioè, l'in­capace dell'art. 2034 è quegli che versa in stato d'incapacità legale: minore, interdetto inabilitato (art. 1425 del c.c. — e vedi anche il commento all'art. 2034) ; che, invece, incapace dell'art. 2039 è anche 1' incapace naturale.


Determinazione del vantaggio conseguito

Per la determinazione del vantaggio conseguito dall'incapace dovranno 'tenersi presenti gli elementi concreti di ciascuna fattispecie.

E se l' indebito abbia avuto per oggetto una cosa determinata, il suo valore e il corrispettivo conseguitone, in ipotesi di alienazione, costituiranno sempre elementi utili di riferimento e di confronto ai fini di quella deter­minazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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