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Articolo 1994 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti del possesso di buona fede

Dispositivo dell'art. 1994 Codice Civile

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione [2003, 2009, 2022](1), non è soggetto a rivendicazione [20 l. camb.](2).

Note

(1) La norma ricalca il disposto dell’art. 1153 del c.c. c.c. ma esige, in luogo del requisito del titolo astrattamente idoneo, quello del rispetto delle norme relative alla sua circolazione: questo proprio perché il codice prevede una disciplina diversa per la circolazione dei titoli al portatore (2003 ss. c.c.), all’ordine (2008 ss. c.c.) e nominativi (2021 ss. c.c.).
(2) Dalla norma si ricava il principio dell’autonomia (v. 1993, 2 c.c.): se il possessore del titolo di credito è in buona fede e lo ha ricevuto in base alla relativa disciplina, il suo acquisto è fatto salvo anche di fronte alle pretese, di per sé legittime, dei terzi (ad esempio coloro cui sia stato in precedenza rubato), in quanto ogni acquisto rispondente alla regola sana il vizio precedente.

Ratio Legis

La regola enunciata dalla norma, volta a garantire la massima circolazione dei titoli di credito, si spiega in base al fatto che il titolo di credito è un bene mobile, cui è applicabile, quindi, la regola “possesso vale titolo” (1153 c.c.).

Brocardi

Prior in tempore, potior in iure

Spiegazione dell'art. 1994 Codice Civile

L’acquisto della proprietà dei titoli di credito, nei casi di circolazione anomala (art. 1994 c.c. e 20, comma 2, L. camb.). a) Gli effetti dell’acquisto del possesso di buona fede di beni mobili in generale (art. 1153, primo comma cod. civ.), ed i relativi estremi legali. Che si tratti di un terzo acquirente a non domino

Questa disposizione, come la norma analoga sancita nell’art. 20, 2 comma, della Legge cambiaria (“se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla, se non quando l’ abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa regolare o anomala del titolo di credito”) si riferisce, essenzialmente, ai casi di circolazione irregolare o anomala del titolo di credito, ed alla situazione di conflitto che, correlativamente, può sorgere fra l’originario proprietario spossessato ed il nuovo possessore del titolo.

a) L’ art. 1153 del c.c. comma 1, che sancisce una norma generale, regolante tutti i beni mobili, dispone che “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.

Dunque, il concorso degli estremi legali ivi statuiti determina, innegabilmente, l’acquisto della proprietà, come risulta dalla precisa dizione della norma, e come è riaffermato nella Relazione Ministeriale al libro della proprietà (n. 202). Tali estremi sono i seguenti: che si tratti di un terzo acquirente a non domino. Che esso sia possessore di buona fede. Che sussista un giusto titolo.

D’altro canto, come si avverte nella stessa Relazione Ministeriale (loc. ult. cit.), è operata, nell'art. 1153, una innovazione fondamentale, che “concerne l'abolizione ... della distinzione fra perdita volon­taria e perdita involontaria del possesso, accolta nel Codice del 1865, il quale, com'è noto, trattandosi di cosa rubata o smarrita, ne ammetteva a favore del proprietario o possessore la ripetizione entro il biennio dal furto o dallo smarrimento (artt. 708, 709 e 2146). Un attento esame del problema ha convinto dell'inopportunità di siffatta distinzione, contraria alle esigenze di una larga e fiduciosa circolazione delle cose mobili.... È da considerare, infine, che la distinzione aveva perduto gran parte del suo valore, dopo che il Codice di commercio (art. 57) l'aveva soppressa per una si vasta e impor­tante categoria di cose, quali i titoli al portatore”.

L' art. 1153, primo comma testé cit., in quanto riconosce l'acquisto della proprietà a « colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi “non ne è proprietario”, pone in preciso rilievo come tale acquisto sia invocatile non da “qualunque” possessore, bensì, solamente, da un possessore che sia terzo rispetto al proprietario spossessato, che sia cioè acquirente a non domino.


Che il terzo sia possessore di buona fede

Ma occorre, altresì, che esso sia terzo possessore di buona fede, che cioè possieda ignorando di ledere tale diritto (art. 1147, nuovo
Cod. civ.), e così, nella specie, ignorando di avere acquistato a non domino.

Dalla circostanza che la buona fede venga, in tal modo, considerata come un fatto psicologico o soggettivo, risolventesi in uno stato intellettuale di fatto, deriva che essa [buona fede], in materia di possesso di cose mobili, non pub essere esclusa, nel suo concetto, dalla colpa grave; cioè, concettualmente, non pub parificarsi alla mala fede l'ignoranza di ledere l'altrui diritto, dovuta a colpa grave. In altre parole, mala fede e colpa grave vanno considerate qui come concetti distinti nettamente fra loro; onde può esclusivamente discu­tersi se alla buona fede, che pure esiste malgrado la colpa grave, debbano negarsi, in dipendenza di questa, gli effetti giuridici che le sarebbero propri. E la nuova legislazione civile, ponendo il problema appunto in questi termini, lo risolve, espressamente e generalmente, in materia di possesso, nel senso che « la buona fede non' giova se la ignoranza dipende da colpa grave » (art. 1147, 2 comma nuovo Cod. civ.).

La buona fede è presunta, salvo prova contraria, e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet) (art. 1147, 3 comma nuovo Cod. civ.). Ancora, dalla circostanza che il possesso di buona fede concorre, qui, a determinare un vero e proprio acquisto della proprietà, si trae logicamente la conclusione che il possesso intermedio di buona fede vale a sanare la circolazione, cioè a rendere irrilevante la mala fede eventuale dei succes­sori immediati e mediati del possessore nella cui persona si è verificata la sanatoria: insomma la buona fede non è considerata di carattere soggettivo e transitorio quanto agli effetti che ne derivano, né giova soltanto a chi ha agito in tale situazione psicologica o subbiettiva, non potendo giovare a chi si trova in una situazione diversa, cioè in mala fede, bensì, determi­nando un acquisto di proprietà obbiettivo e definitivo, costituisce un beneficio che si comunica dall'acquirente di buona fede, ad uno successivo di mala fede, come si argomenta sicuramente dall'art. 1154 nuovo Cod. civ.


Che sussista un giusto titolo

Infine, è necessaria la ricorrenza di giusto titolo, ossia di « un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà ».

Questo elemento non va confuso con la buona fede. Infatti, si tratta di elementi dalla struttura e natura ben diverse, anche se il loro concorso sia richiesto dalla legge per la produzione dell’effetto giuridico in esame.


b) “l’acquisto in buona fede del possesso di un titolo di credito”

La disposizione generale contenuta nell’art. 1994 cit., riguardo a tutti i titoli di credito, corrisponde sostanzialmente alla disposizione generale contenuta nel predetto art. 1153 comma 1 nuovo codice civile, facente riferimento alle cose mobili.

Infatti, anche qui il concorso degli estremi legali determina l'acquisto della proprietà . Ma come si è rilevato acutamente, rispetto al caso analogo del possesso dì buona fede della cambiale ed alla norma parimenti analoga all’art. 20 comma 2 della Legge cambiaria, « se il diritto obbiettivo assi­cura una protezione casi assoluta ed esclusiva al possessore di buona fede — è eliminata, nei confronti di costui, ogni possibilità di rivendicazione per parte
di altri, — di quale diritto subbiettivo può costituire il contenuto la disponibilità della cambiale a lui spettante, se non di un diritto reale, e di quale diritto rade, se non della proprietà? »
Non è dubbio che il concetto di « possesso di buona fede » qui previsto coincida pienamente con quello risultante dal combinato disposto degli arti. 1147 1 comma e 1153 1 comma nuovo Cod. civ., sopra citati. Ed ugualmente non è dubbio che si ha identità di disciplina giuridica non solo sulla presunzione juris tantum della buona fede, ma altresì sugli effetti della golpe gofos, ad. MIMO che, anche nella fattispecie, l'esistenza di questa importa l’esclusione dell’efficacia giuridica della buona fede; e ciò in maniera conforme alla esplicita statuizione contenuta sia nella norma speciale dell'art. 20, 20 comma della Legge cambiaria, rispetto alla cambiale, sia nella norma generale dell'art. 1147, secondo comma nuovo Cod. civ., rispetto a qualsiasi caso di possesso di buona fede, e quindi, rispetto anche al caso del possesso di buona fede di un titolo di credito in genere.

L' acquisto del possesso di un titolo di credito avviene « in conformità alle regole che ne disciplinano la circolazione », ove esso [acquisto] si verifichi, rispettivamente, « mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio (parimenti annotato nel registro, di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare) » o « mediante girata », se trattasi di titolo nominativo (art. 20212022 nuovo Cod. civ., — ovvero « mediante consegna », se trattasi di titolo al portatore (art. 2003, comma 2).

Ora, riguardo alla cambiale, figura tipica di titolo all'ordine, la dottrina ha posto in netto e giusto rilievo, come la « girata » sia una dichiarazione traslativa di proprietà, e questa costruzione è certamente riferibile a tutti i titoli all’ordine, mentre considerazioni analoghe potrebbero operarsi sulle predette « annotazione » e « consegna », e precisamente sulla loro comune funzione traslativa di proprietà, rispettivamente riguardo ai titoli nominativi e ai titoli al portatore in genere. Onde è chiaro che qui si hanno fatti giuridici funzionalmente corrispondenti al “giusto titolo” che, come si è visto, la legge comprende tra i presupposti necessari dell’acquisto della proprietà dei beni mobili.

E poiché è parimenti chiaro, anzi intuitivo, che la “buona fede” può essere invocata, e le “regole disciplinanti la circolazione del titolo” possono essere osservate esclusivamente da un terzo possessore – risulta confermata l’esattezza del citato rilievo sulla coincidenza sostanziale, se non formale, degli estremi legali sanciti nelle norme in esame, ce costituiscono, perciò, un sistema giuridico unitario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1994 Codice Civile

Cass. civ. n. 25558/2018

In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l.fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.

Cass. civ. n. 25316/2017

In tema di circolazione di assegno circolare sussiste la responsabilità della banca, per violazione dell'obbligo di diligenza nella verifica della regolarità del titolo, anche se il prenditore lo abbia acquistato nel ragionevole dubbio o sospetto sulla sua regolare provenienza, non essendo configurabile in tale ipotesi la malafede, solo in presenza della quale l'art. 1994 c.c. consente di opporre al portatore l'acquisto del titolo a non domino.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto provata la mala fede del portatore dell'assegno sulla base del mero sospetto in ordine all'origine del titolo, manifestato con richiesta d'informazioni alla banca ed in considerazione del mancato esercizio di azioni giudiziali nei confronti del "tradens").

Cass. civ. n. 13612/2016

Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore è efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceità a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtà e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi. (Rigetta, App. Lecce, 04/12/2014).

Cass. civ. n. 17310/2009

In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poichè essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del R.D. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo, ma solo il primo atto è inefficace e sempre che ricorrano le citate condizioni.

Cass. civ. n. 7122/2006

Il possesso del titolo cambiario da parte del debitore vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento del titolo stesso; sicché, trattandosi di una presunzione non assoluta, rientra nella valutazione di competenza del giudice del merito lo stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento, ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di cassazione non può andare oltre i limiti del controllo di adeguatezza della motivazione. (Nella specie la corte d'appello — a fronte di un rapporto debitorio di assai maggiore importo, in conseguenza del quale erano stati emessi numerosi titoli cambiari, che era stato solo parzialmente estinto da uno dei debitori in solido ed in relazione al quale il creditore aveva prodotto in giudizio copia di cambiali diverse rispetto a quelle prodotte dall'opponente — aveva ritenuto che il possesso, da parte dell'opponente medesimo, di alcune soltanto tra le cambiali originariamente poste in circolazione, non potesse assumere valore di prova del pagamento, anche solo parziale, della quota di credito per la quale il giudizio era stato promosso. Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha ritenuto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, effettuato dalla corte d'appello, privo di lacune logiche, e come tale incensurabile in sede di legittimità).

Cass. civ. n. 6282/2004

In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella - non consentita sui titoli di tale natura - della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 c.c., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula «per mandato specifico» senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).

Cass. civ. n. 9778/1990

Il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore — che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica, ex artt. 343 c.p.p. e 2715 c.c., può essere appunto verificato solo attraverso l'esibizione del titolo in originale — coincide con la titolarità del diritto di credito azionato.

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