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Articolo 1836 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Legittimazione del possessore

Dispositivo dell'art. 1836 Codice Civile

(1)Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante(2).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato(3).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali(4).

Note

(1) La normativa antiriciclaggio ha stabilito, con provvedimenti successivi, che il saldo dei libretti di risparmio non deve superare una determinata soglia, attualmente fissata in € 1.000,00 (art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. Decreto Salva Italia, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214).
(2) Secondo l'opinione prevalente il libretto al portatore configura un titolo di credito ed è assoggettato alla relativa disciplina (2003 ss. c.c.). Secondo un'opinione minoritaria si tratta, invece, di un documento di legittimazione che identifica colui che ha diritto alla prestazione ma non può circolare.
(3) In tal caso vi è una scissione tra il titolare del credito (cioè il soggetto cui il libretto è intestato) e colui che ha diritto al pagamento, cioè il portatore.
(4) Si vedano, tra gli altri, il D.M. 6 giungo 2002, in relazione ai libretti di risparmio postali ed il D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario.

Ratio Legis

La norma è volta ad agevolare la circolazione del credito.

Spiegazione dell'art. 1836 Codice Civile

Libretto al portatore, nominativo, nominativo pagabile al portatore. Legittimazione del possessore del libretto

Le opinioni sulla portata e sull’efficacia del libretto di risparmio nominativo ma con clausola di pagabilità al portatore sono discordi. Secondo alcuni questi documenti sono equiparati ai titoli al portatore e la loro nominatività è soltanto apparente; secondo altri si tratta invece di titoli al portatore impropri, dato che la avrebbe la facoltà, ma non anche l'obbligo, di pagare al portatore, potendo, ove creda opportuno, pretendere che il portatore qualifichi il suo possesso. La clausola al portatore, quindi, sarebbe posta nel solo interesse dell’emittente. Per altri ancora la clausola al portatore farebbe si che al debitore avrebbe diritto alla riscossione non per diritto proprio ma quale mandatario dell'intestatario e quindi, come tale, esercitando un diritto altrui soggetto agli stessi vincoli, eccezioni ed opposizioni opponibili all'intestatario. Per altri il libretto nominativo ma al portatore costituirebbe una specie propria, dotato dei due (*social della nominatività e della pagabilità al portatore e ciò nel modo che il libretto sarebbe nominativo nei rapporti dell'intestatario coi terzi, ed al portatore nei confronti della mesa o della banca. Per altri, infine, si tratta di titoli nominativi che presentano ma particolare modalità rispetto al pagamento, che peraltro ne lascia inalterata la natura giuridica.

La nuova norma non si interessa esplicitamente della fissazione della natura specifica dei libretti nominativi pagabili al portatore e, equiparandoli perfettamente a quelli contrassegnati anche in altro modo che con la intestazione ad una persona determinata, si sofferma sugli effetti costitutivi di essi nei confronti della banca emittente nonché dell'esibitore del titolo. Si limita a dire che tali libretti sono titoli di legittimazione, senza per il distinguere o minimamente accennare alla diversità tra titoli di legittimazione e contrassegni di legittimazione.

Non è questa la sede adatta per una discussione in merito della differenza tra titoli e contrassegni di legittimazione, ci basta dire che il legislatore con l'impiego della espressione titolo di legittimazione, ha voluto richiamarsi alle regole poste perché i titoli di credito costituiscano uno strumento sicuro e rapido della circolazione dei crediti, e particolarmente a quelle che sono proprie al tipo di circolazione menzionato nel titolo stesso.

Secondo la disposizione dell' art. 1992 del c.c. il possessore del titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata a seguito della presentazione del titolo, purché il suo diritto alla prestazione si accordi con la presenza dei presupposti e delle condizioni inerenti al tipo specifico del titolo. La constatazione da parte del debitore della concordanza tra la posizione del creditore ed i presupposti e le condizioni riferite all'esercizio del diritto scaturente dal titolo, lo autorizzano alla prestazione e sulla base delle risultanze esterne del titolo stesso in possesso dell'esibitore. La colpa grave ed il dolo del debitore in ordine a questa constatazione fa sì che egli non sia liberato dall'adempimento nei confronti dell'eventuale vero titolare del diritto.

L’assenza del dolo o della colpa grave libera il creditore, oggi in perfetta armonia con la norma dell’ art. 1189 del c.c., per la quale si vuole che l'assenza di buona fede emerge da circostanze univoche, ossia riferibili tanto alla propria posizione rispetto al pagamento che a quella del richiedente il pagamento stesso.

Il richiamo del capoverso alle particolari norme delle leggi speciali si presenta del tutto logico e naturale, data la natura particolare dei libretti di risparmio come titoli causali e riferiti ad un rapporto complesso considerato di interesse generale. Basta dire che, in terra di esecuzione dei pagamenti in base all'esibizione del libretto nominativo pagabile al portatore, troveranno piena applicazione tutte le norme sulle opposizioni, sull'ammortamento, ecc. fissate dal T. U. sulle Casse di Risparmio e dalle ulteriori leggi sulla tutela del risparmio (T. U., 15 aprile 1929, n. 967, R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1836 Codice Civile

Cass. civ. n. 4706/2011

Il libretto di deposito a risparmio (nella specie, libretto formato nell'ambito del credito cooperativo) è un documento di legittimazione, ai sensi dell'art. 1836 c.c., la cui intestazione ha la funzione di impedire che le somme depositate possano essere riscosse dal possessore dello stesso, qualora sia diverso dall'intestatario, senza che, tuttavia, essa fornisca elementi decisivi circa l'appartenenza delle somme in deposito, potendo dall'intestazione in questione trarsi soltanto un elemento presuntivo, che può essere smentito dalla prova contraria; pertanto, tale funzione non impedisce che l'intestazione del libretto ad un determinato soggetto possa costituire oggetto di un accordo fiduciario tra colui cui viene intestato il libretto ed un terzo, il quale rimane l'effettivo titolare delle somme depositate e può, quindi pretenderne la restituzione, provando l'esistenza dell'accordo fiduciario con qualunque mezzo.

Cass. civ. n. 12460/2008

La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, è liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 c.c., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del de cuius comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore. 

Cass. civ. n. 4870/2006

La procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli artt. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 ss. della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ne consegue che la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell'altro al fine dell'accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell'attore.

Cass. civ. n. 4389/1999

Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 c.c. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere-dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione — agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che giustamente il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità della banca, che aveva rimborsato libretti al portatore a persona non identificata diversa dal depositante, nonostante che quest'ultimo fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto, le somme prelevate fossero assai ingenti).

Cass. civ. n. 1048/1998

Il possesso del libretto al portatore, che ha natura di titolo di credito, è sufficiente per attribuire la legittimazione all'esercizio del diritto menzionato nel libretto in base alla presentazione all'istituto emittente. Tuttavia, il diritto del portatore che abbia il possesso del documento viene meno se il libretto perde l'efficacia di titolo di credito. Questa ipotesi ricorre nel caso previsto dall'art. 9 della legge 30 luglio 1951, n. 948, in base al quale al termine della procedura di ammortamento, promossa a seguito di smarrimento, distruzione o sottrazione, il presidente del tribunale o il pretore pronunzia l'inefficacia giuridica del libretto, mentre non ha alcun effetto l'annotazione di fermo che l'istituto emittente apponga nei propri registri a norma dell'art. 6 della stessa legge (in applicazione del principio esposto la S.C., ritenuto che il libretto al portatore non era privo di efficacia né al momento del ritrovamento né a quello della restituzione, pronunziando nel merito, ha liquidato il premio per il ritrovamento pari al ventesimo della somma depositata).

Cass. civ. n. 5949/1982

L'apposizione su un libretto di deposito a risparmio, nella parte riservata all'intestazione, di una sigla, di un numero, di un nome di fantasia, di una combinazione di lettere o di numeri, non è idonea a costituire un valido elemento di riferibilità o di appartenenza del libretto ad una persona determinata, tali indicazioni valendo solo ad individuare il libretto, onde consentire alla banca una corretta tenuta della contabilità. Il libretto così contrassegnato deve, pertanto, qualificarsi al portatore, e non nominativo, ed attribuisce al possessore la legittimazione a compiere tutte le operazioni riguardanti il titolo, liberando da responsabilità la banca che, senza dolo o colpa, adempie le prestazioni indicate nel libretto.

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