Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4910 del 27 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non č invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) č, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltā, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d.l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull'efficacia del titolo emesso.

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