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Articolo 2009 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Forma della girata

Dispositivo dell'art. 2009 Codice Civile

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante [17 l. camb.; 19 l. ass.](1).

È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario(2).

La girata al portatore vale come girata in bianco [16 l. camb.].

Note

(1) La girata, che non esige forme particolari, può essere apposta indifferentemente su uno o l'altro lato del documento.
(2) Si tratta della c.d. girata in bianco, a fronte della quale il possessore può scegliere tra le facoltà di cui all'art. 2011 comma 2 c.c..

Ratio Legis

La girata deve essere apposta sul titolo in quanto nel documento devono essere contenute tutte le indicazioni necessarie e sufficienti per consentirne il valido trasferimento. E' ammessa anche la girata in bianco, al fine di favorire ulteriormente la circolazione.

Spiegazione dell'art. 2009 Codice Civile

La girata di un titolo all'ordine: a) Come dichiarazione negoziale, o negozio giuridico unilaterale non recettizio

La girata di un titolo all'ordine è una dichiarazione negoziale cartolare e formale, per cui il portatore del titolo (girante) investe un altro soggetto dei diritti cartolari ad esso spettanti.

a) Essa, come dichiarazione negoziale, rientra, certamente, fra i negozi giuridici unilaterali non recettizi, per ciò che, da un canto, qui, come in ogni dichiarazione negoziale cartolare, il negozio risulta dalla dichiara­zione di volontà di una sola parte, cioè del girante, e, d'altro canto, il negozio, al pari di ogni negozio cartolare, è perfetto indipendentemente dalla conoscenza della relativa dichiarazione da parte del destinatario, e, quindi, non appena questa dichiarazione venga redatta e sussista, perciò, la possibilità che sia appresa da esso destinatario.


b) Come dichiarazione cartolare e formale, o negozio formale: i requisiti formali essenziali della girata (dichiarazione della volontà di girare il ti­tolo, e sottoscrizione del girante)

La girata, quale dichiarazione cartolare, « deve essere scritta sul ti­tolo », come è statuito precisamente nell'art. 2009, 1 comma, che è conforme all'art. 17, 1 comma, Legge camb. [« La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad esso attaccato (allungamento) »]; e, quale dichiarazione formale, o negozio formale, deve, altresì, contenere i requisiti essenziali stabiliti dalla legge, sotto pena di nullità.

Su quest'ultimo punto, l'art. 258, 1 comma Cod. comm. del 1882, modo idoneo a rivelare tale volontà, o legalmente presunta, già abrogato, disponeva che « la girata dev'essere… data e sottoscritta dal girante ». Ed ora, a tenore del cit. art. 2009, 1 comma, sulle orme del pure cit. art. 17, 1 comma Legge camb., « la girata deve essere...sottoscritta dal girante »; dal che si deduce che requisiti formali essenziali della medesima girata sono:

1) La dichiarazione della volontà di girare il titolo, espressa in qualsiasi modo idoneo a rivelare tale volontà, o legalmente presunta. Tale dichiarazione, che può essere collocata in qualsiasi parte del titolo, ed anche sulla faccia anteriore, è espressa in modo idoneo a rivelare tale volontà, quando venga usata usata la formula tradizionale dell'ordine di pagamento (« per me pagate a A. B. », ecc.), od altra formula equivalente (« per me a A. B. », « all'ordine di A. B. », ecc.); é « legalmente presunta », in quanto la legge considera come girata valida la semplice firma, per il fatto della collo­cazione di essa a tergo del titolo o nell'allungamento (arg. Ex art. 17, o comma Legge camb.).

2) La sottoscrizione del girante, rispetto alla quale è estensibile in via analogica a tutti i titoli all'ordine la norma cambiaria posta nell'art. 8 Legge cambiaria.


Requisiti formali non essenziali della giarta (girata in bianco e girata al portatore)

Viceversa, non sono requisiti formali essenziali della girata:

1) L’ indicazione del giratario, per ciò che l'art. 17, 2 comma Legge camb. dispone che « la girata è valida ancorchè il beneficiario mon sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco) », ed il cit. art. 2009, 2 comma riafferma, in maniera conforme, che « è valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario ». Invero, questa indicazione vale solamente a differenziare la c. d. girata in pieno o nominativa dalla c. d. girata in bianco; le quali forme, sono, appunto caratterizzate da ciò che, nella prima, ricorre, e, nella seconda, manca, tale indicazione. Alla girata in bianco viene equipa­rato, ope legis, riguardo agli effetti giuridici, la girata al portatore (artt. 16, 3 comma Legge camb.; e 2009, 3 comma nuovo Cod. civ.); però, malgrado tale circostanza, le due figure in parola non sono concettualmente identificabili, come quelle che hanno strutture manifestamente diverse, e, conseguentemente sono state bene considerate come due distinte sottospecie della c. d. girata anonima.

2) La data, in quanto che sia l'art. 17, 1 comma Legge camb., sia l'art. 2009, I° comma più volte cit., diversamente dall'abrogato art. 258, 1 comma Cod. comm. del 1882, non richiedono la ricorrenza di tale re­quisito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2009 Codice Civile

Cass. civ. n. 1202/2022

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.

Cass. civ. n. 7761/2004

La sottoscrizione (di remittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 R.D. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 R.D. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre in responsabilità per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti.

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