Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4571 del 15 aprile 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di smarrimento o sottrazione di un titolo al portatore, il differimento della prestazione, in favore di chi abbia denunciato tale evento all'emittente, al termine della prescrizione del titolo medesimo, stabilito dall'art. 2006 c.c., è volto unicamente ad evitare che il debitore possa essere esposto alla duplice pretesa dell'originario proprietario del titolo e dell'eventuale suo legittimo possessore. Esso, pertanto, non opera quando non sussistano (nella specie, perché i titoli erano stati sorteggiati per il rimborso) i presupposti per l'ulteriore circolazione del titolo nel momento in cui il derubato chieda l'adempimento della obbligazione cartolare.

(massima n. 2)

Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sé idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore.

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