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Articolo 1982 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riparto

Dispositivo dell'art. 1982 Codice Civile

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione(1). Il residuo spetta al debitore [193 disp. att.](2).

Note

(1) La regola si applica ai creditori stipulanti (1977 c.c.) ed a quelli aderenti (1981 c.c.). La par condicio creditorum, quindi, può ricevere applicazione parziale se non tutti i creditori del debitore sono parte della stipula.
(2) Poiché il debitore è rimasto proprietario dei beni, il residuo spetta a lui.

Ratio Legis

La norma è applicazione del principio della par condicio creditorum (2741 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1982 Codice Civile

Amministrazione e liquidazione dei beni ceduti

Duplice è l'incarico che il debitore conferisce ai creditori : quello di liquidare le attività cedute e quello di ripartirne il ricavato fra loro in proporzione dei rispettivi crediti.

Il potere di liquidazione è limitato, naturalmente, dal dovere incombente ai creditori di eseguire l'incarico con la diligenza propria all'espletamento di un officio privato. Essi pertanto debbono provvedere alla liquidazione e ripartizione del ricavato osservando le normali regole di buona amministrazione : spesso apparirà preferibile, nel loro stesso interesse, realizzare immediatamente le attività cedute mentre di solito il debitore premerà per ritardare l'alienazione dei beni sia in previ­sione di un loro aumento di valore sia, addirittura, per la speranza di poter estinguere i debiti con mezzi normali. Anche in questo caso la conciliazione delle opposte esigenze avverrà su una linea mediana, che contemperi l'una e l'altra, giacché, se non può affermarsi che l'interesse dei creditori prevalga senz'altro su quello del debitore (come avviene normalmente nelle liquidazioni ad esecuzioni avente carattere coattivo) non si può nemmeno dire che quello del debitore si sovrapponga a quello dei creditori (come potrebbe avvenire, ad esempio, se il debitore si fosse obbligato a vendere da se i propri beni per soddisfarne col ricavato i creditori).

Lo scopo per il quale il patrimonio separato è stato costituito, segna altresì i limiti dei poteri spettanti ai creditori. Pertanto, quando essi pongano in essere atti contrastanti con lo scopo della cessione, non si ha soltanto violazione dei doveri inerenti all'ufficio di liquidatore (come sarebbe, ad esempio, in un caso di svantaggiosa alienazione di alcuni beni) ma una mancanza obiettiva dei poteri rappresentativi che rende inefficaci gli atti compiuti anche rispetto ai terzi i quali, sapendo di contrattare con creditori cessionari di beni ex art. 1977, non dovevano ignorare i limiti posti dalla stessa legge ai loro poteri rappresentativi.

Oltre alla facoltà di disporre della titolarità dei beni ceduti, spetta ai creditori la facoltà, di esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative agli stessi. Difatti « l'attribuzione delle facoltà di disporre di determinati diritti sostanziali implica anche l'attribuzione dei poteri d'azione necessari per l'eventuale accertamento o attuazione in via giudiziaria dei diritti stessi ». Quale che sia l'opinione che si segue relativamente alla natura giuridica della cessione dei beni, ci sembra evidente che i creditori agiscano in giudizio in veste di rappresentanti processuali del debitore, non di suoi sostituti, più precisamente rientrando in quella categoria di rappresentanti che la legge reputa idonei ad agire nel processo in luogo del rappresentato in ragione di un incarico ricevuto per il compimento di altri atti. L'atto di cessione funge quindi anche da atto di procura e la cosa giudicata formatasi nei confronti dei creditori cessionari pregiudica in ogni caso il debitore cedente diversamente da quanto avviene nella sostituzione.


Il vincolo di indisponibilità nei riguardi del debitore, dei creditori anteriori e dei creditori posteriori alla stipulazione della c. d. b

Il debitore, avendo destinato i beni ceduti ai creditori al soddisfacimento dei loro crediti, non può compiere sui beni stessi atti che siano in contrasto con la cessione ; di qui l'obbligo di non disporne. Tale obbligo tuttavia, come già abbiamo rilevato, non deve essere inteso nel senso che l'eventuale atto di disposizione compiuto dal debitore sia assolutamente inefficace bensì solo inefficace nei confronti dei creditori cessionari.

Il vincolo di indisponibilità ha efficacia reale nel senso che opera contro i terse che abbiano derivato dal debitore diritti sui beni ceduti posteriormente alla trascrizione dell’atto di cessione ; l'art. 2649 primo cpv. sancisce infatti l’opponibilità ai creditori cessionari non solo della trascrizione ma anche delle iscrizioni di diritti acquistati dopo la trascrizione della cessione specificando che il vincolo di indisponibilità si estende alle ipoteche legali e giudiziali iscritte dopo la trascrizione dell'atto di cessione, oltre che alle alienazioni volontarie fatte dal debitore.' A tale principio fanno eccezione, come e specificato nel capoverso dell' art. 1980 del c.c., gli atti di pignoramento mobiliare o immobiliare compiuti dai creditori anteriori alla cessione che non vi abbiano partecipato.

Costoro hanno dunque una duplice alternativa: possono aderire alla cessione, e in tal caso non possono agire esecutivamente sulle attività del debitore non comprese nella cessione prima di aver ultimato la liquidazione, oppure possono ignorare il negozio di cessione intervenuto fra gli altri creditori e il loro debitore, agendo esecutivamente anche sui beni ceduti.


Va infine osservato che questa limitazione che colpisce i creditori posteriori conferma indirettamente la tesi sulla natura giuridica della cessione dei beni. Altri invero hanno tentato di spiegarla con l'effetto positivo della trascrizione, ma a torto, poiché, a tale stregua, non dovrebbero poter agire neppure i creditori anteriori salvo che abbiano trascritto il loro titolo prima della trascrizione dell'atto di cessione. Viceversa, se si ritiene che il negozio di cessione dia vita ad un patrimonio separato, la limitazione stessa apparirà logica e conseguente : infatti, essendosi creata fra la massa dei beni ceduti ed il patrimonio del debitore uno stato di reciproca insensibilità, sarebbe addirittura assurdo che il debitore potesse, in una qualche maniera, influire sulla consistenza del patrimonio di scopo del quale non ha la titolarità.


Le spese della liquidazione


I creditori che hanno stipulato il contratto di cessione o vi hanno successivamente aderito, debbono anticipare le spese necessarie per la liquidazione, spese che possono prelevare poi con privilegio sul ricavato di essa. La norma richiama quella contenuta nell'art. 95 cod. proc. civ. sulle spese del processo di esecuzione le quali, sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che utilmente partecipano alla distribuzione, sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.

Naturalmente il fatto di non aver anticipato, sia pure senza giusta causa, le spese della cessione, non determina di per se l'esclusione del singolo creditore dal diritto di partecipare al reparto, ma fa sorgere a suo carico l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori a quei creditori che le avessero anticipate per suo conto che se poi nessun creditore intendesse anticipare le spese, il debitore avrebbe indubbiamente il diritto di considerare tale fatto come un rifiuto di procedere alla liquidazione e quindi potrebbe chiedere la risoluzione della cessione e, se del caso, la condanna degli inadempienti al risarcimento del danno.


Il riparto e la destinazione dell'eventuale residuo

Ultimata la liquidazione, i creditori debbono ripartirsi fra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti salve le cause di prelazione. Prima di procedere al reparto dovranno essere dedotte le spese di liquidazione ed i compensi ai liquidatori : si tratta di erogazioni fatte e di obbligazioni sorte nell'interesse comune dei debitori, onde, in difetto di una contraria volontà dei contraenti, l'applicazione per analogia degli articoli 2755 e 2770 si impone.

Una speciale procedura per il reparto non è stabilita dalla Legge ne può comunque dedursi dalla natura dell'istituto : anche a questo proposito, potranno essere fissate particolari norme nei singoli contratti od in eventuali accordi che anche successivamente intervengano fra i creditori, e cosi si potranno autorizzare reparti parziali durante il corso della liquidazione, si potrà stabilire che i creditori privilegiati vengano soddisfatti non appena si sia raccolto il denaro necessario, si potranno costituire appositi organi per dirimere le controversie fra i creditori in ordine all'esistenza o all'ammontare dei rispettivi crediti o degli eventuali privilegi ecc. Ma, a prescindere da particolari pattuizioni, il reparto, come del resto la liquidazione vera e propria, deve esser fatto con piena libertà di forme essendo questo appunto uno dei vantaggi che inducono le parti a preferire la cessione dei beni ad una delle diverse procedure esecutive individuali o collettive che si svolgono sotto il diretto controllo dello Stato.

L'eventuale residuo, come è detto testualmente nell'ultimo capoverso dell'art. 1982, spetta al debitore : i creditori, in tal caso, dovranno procedere a tutte le operazioni inverse a quelle che abbiamo sopra specificato, vale a dire restituire al debitore il possesso delle cose mobili e prestare il loro consenso alla radiazione delle iscrizioni e trascrizioni effettuate sui beni immobili e sui beni mobili registrati, compresi nella cessione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

779 In perfetta analogia con i principi dell'esecuzione forzata, si fa obbligo ai creditori cessionari di anticipare le spese necessarie alla liquidazione (e quindi all'amministrazione), con diritto di prelevarne l'importo sul ricavo di essa (art. 1981 del c.c.). Può essere nominato un liquidatore; ma questi, anche quando derivi materialmente dai creditori la sua elezione, mantiene un legame di responsabilità, verso il debitore, al quale è tenuto a dare il rendiconto (art. 1983 del c.c., secondo comma). Il riparto del ricavo della liquidazione deve avvenire in proporzione dei crediti di ciascun cessionario (art. 1982 del c.c.), tanto se la cessione ha per oggetto tutti i beni del debitore, quanto se ha per oggetto solo alcuni di essi; in modo che è essenziale al contratto la realizzazione di una par conditio tra i partecipanti. Solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte del ricavo loro spettante, il debitore è liberato, e, com'è naturale, nei limiti di quanto essi hanno ricevuto (art. 1984 del c.c.). Le parti possono convenire che il debitore sia senz'altro definitivamente liberato per effetto della cessione dei beni. In tal caso però, se non gli si sia riservato il diritto all'eventuale eccedenza attiva della liquidazione, esula la figura della cessio bonorum e si ha quella della datio in solutum, cui non si applica la disciplina del codice ora illustrata, perché si è verificato l'immediato trasferimento dei beni ceduti nella sfera dei cessionari.

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