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Articolo 1984 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Liberazione del debitore

Dispositivo dell'art. 1984 Codice Civile

Se non vi è patto contrario(1), il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto [193 disp. att.](2).

Note

(1) In particolare, il patto può stabilire che il debitore sia liberato non dal momento in cui i creditori ottengono il ricavato della liquidazione ma in quello, anteriore, in cui ottengono i beni: in tal caso si configura una datio in solutum se il debitore non si è riservato il diritto a trattenere l'eccedenza, in quanto i creditori divengono proprietari dei beni sin dalla cessione (1198 c.c.).
(2) Ciò costituisce deroga all'art. 1181 c.c.. I creditori sono soddisfatti solo entro i limiti del valore dei beni oggetto di cessione, pertanto possono far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti del debitore.

Ratio Legis

La liberazione del debitore avviene, nella previsione di cui alla norma, quando il contratto di cessione raggiunge il proprio scopo (v. 1977 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1984 Codice Civile

Esegesi della norma

AI diritto di controllo del debitore ed al suo fondamento logico-giuridico abbiamo già accennato parlando della natura giuridica del contratto di cessione dei beni : dato che la cessione dei beni instaura un vero e proprio procedimento esecutivo al di fuori di ogni controllo da parte dello Stato e quindi con minori garanzie per il debitore, e naturale che a questi venga riconosciuto un potere diretto di controllo sulle operazioni di gestione nonché il diritto al rendiconto. Non è il caso di accennare in questa sede ai limiti che tale potere di controllo incontrerà in pratica venendo in contrasto coi poteri, spesso opposti perché fondati su opposti interessi, dei creditori cessionari : spetterà al magistrato, caso per caso ed anche in relazione ad eventuali clausole del contratto che abbiano particolarmente prevista questa ipotesi, stabilire fino a qual punto può estendersi ii potere di controllo del debitore senza interferire, intralciandoli, con quelli attribuiti ai creditori dall'art. 1979.

All'espletamento delle operazioni di liquidazione possono procedere gli stessi creditori collegialmente oppure, come abbiamo già ricordato, alcuni fra essi o che estranei. In tal caso, quando cioè siano incaricati in particolare alcuni creditori oppure estranei, costoro agiranno in veste di mandatari nei confronti del comuni mandanti che potranno essere tanto i soli creditori quanto i creditori ed il debitore cedente od anche un terzo che, ad esempio, sia intervenuto al contratto in quanta di garante.

Logicamente i liquidatori non dovrebbero rendere il conto che ai loro mandanti e quindi soltanto ai creditori nell'ipotesi in cui alla designazione sia rimasto estraneo il debitore. La legge tuttavia attribuisce in ogni caso a quest'ultimo il diritto di avere il rendiconto dai liqui-datori. La disposizione, come abbiamo sopra notato, e stata invocata fuori di proposito dai fautori della teoria che considera la cessione dei beni come un mandato irrevocabile. Aggiungiamo ora che essa suffraga, semmai, la nostra teoria in quanto e solo ritenendo che la cessione dei beni dia vita ad un patrimonio separato e quindi che i liquidatori siano investiti di un ufficio privato, che si può spiegare la ragione per cui il debitore cedente ha azione pure nei loro confronti : in tal caso difatti i liquidatori non sono esclusivamente incaricati dei creditori in ordine ad un contratto rispetto al quale il debitore e terzo ma sono anche e soprattutto organi di un ente al cui funzionamento debitore non e meno interessato degli stessi creditori.


Il riparto e la destinazione dell'eventuale residuo

È conforme alla normale fisionomia del rapporto che il debitore risulti liberato solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto. Tuttavia la legge prevede espressamente il caso in cui le parti dispongano in maniera diversa col che si deve intendere che sia in facoltà dei creditori liberare il debitore prima che venga effettuato il reparto.

Alcuni ritengono che, in tal caso, la cessione dei beni si trasformi in una specie di cessione in pagamento, ma a torto : infatti, perché la cessione stessa potesse considerarsi pro soluto, occorrerebbe non solo che la liberazione del debitore fosse svincolata dall'effettivo soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ma anche che questi non avessero l'obbligo di retrocedere al debitore l'eventuale sopravanzo dalla liquidazione. In realtà la cessione dei beni con anticipata liberazione del debitore non si differenzia dalla ordinaria cessione dei beni se non ex uno latere e pertanto l'obbligo che i creditori si assumono di non richiedere l'eventuale differenza a loro favore dopo ultimata la liquidazione deve correttamente configurarsi come un pactum de non petendo che, di per se, altera ma non snatura l'essenza del rapporto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

779 In perfetta analogia con i principi dell'esecuzione forzata, si fa obbligo ai creditori cessionari di anticipare le spese necessarie alla liquidazione (e quindi all'amministrazione), con diritto di prelevarne l'importo sul ricavo di essa (art. 1981 del c.c.). Può essere nominato un liquidatore; ma questi, anche quando derivi materialmente dai creditori la sua elezione, mantiene un legame di responsabilità, verso il debitore, al quale è tenuto a dare il rendiconto (art. 1983 del c.c., secondo comma). Il riparto del ricavo della liquidazione deve avvenire in proporzione dei crediti di ciascun cessionario (art. 1982 del c.c.), tanto se la cessione ha per oggetto tutti i beni del debitore, quanto se ha per oggetto solo alcuni di essi; in modo che è essenziale al contratto la realizzazione di una par conditio tra i partecipanti. Solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte del ricavo loro spettante, il debitore è liberato, e, com'è naturale, nei limiti di quanto essi hanno ricevuto (art. 1984 del c.c.). Le parti possono convenire che il debitore sia senz'altro definitivamente liberato per effetto della cessione dei beni. In tal caso però, se non gli si sia riservato il diritto all'eventuale eccedenza attiva della liquidazione, esula la figura della cessio bonorum e si ha quella della datio in solutum, cui non si applica la disciplina del codice ora illustrata, perché si è verificato l'immediato trasferimento dei beni ceduti nella sfera dei cessionari.

Massime relative all'art. 1984 Codice Civile

Cass. civ. n. 6022/2014

Nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tal senso. Ne consegue che, il ricavato della vendita dei beni va distribuito tra i creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore.

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