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Capo XXVI - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della cessione dei beni ai creditori

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
775 La parte del libro dello obbligazioni destinata ai singoli contratti si chiude con la disciplina della cessione dei beni ai creditori, che l'ordinamento positivo già riconosceva attraverso il richiamo fatto nella tariffa allegata alla legge sull'imposta di registro.La configurazione pratica del contratto si trae dal duplice incarico che il debitore dà ai suoi creditori o ad alcuni di essi, di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento del loro crediti (art. 1977 del c.c.). Così essendo, alla denominazione di "cessione" e di "cedente" data alle parti, deve attribuirsi un significato che trascende quello tipico relativo alla cessione dei crediti o alla cessione di contratto. In effetti, nel rapporto in esame, la titolarità dei beni rimane nel debitore fino a quando essi non vengano trasferiti a seguito della liquidazione; tanto è vero che il debitore ha diritto al residuo della liquidazione (art. 1982 del c.c.) e ha diritto al controllo e al rendiconto della gestione (art. 1983 del c.c., primo cornma).
776 Non è imposta la partecipazione al contratto di tutti i creditori; ciò avrebbe reso quasi impossibile la formazione del rapporto, anche perchè talora neppure il debitore conosce l'esistenza di tutti i suoi creditori, nemmeno è necessario che la cessione abbia per oggetto tutto il patrimonio (art. 1977 del c.c. e art. 1980 del c.c., terzo comma): se pure nelle cessioni parziali non si ha di mira, in via di massima, la par condicio creditorum, tuttavia esse possono realizzare un risultato meritevole di tutela nei casi in cui non risultino meritevoli di tutela nei casi in cui non risultino lesi gli interessi degli altri creditori.
La tutela di questi ultimi, ossia dei creditori che non hanno partecipato al contratto e quindi alla ripartizione del ricavato della liquidazione, si realizza in vario modo a seconda che siano anteriori o posteriori alla cessione.
I creditori anteriori, in base alla regola generale contenuta nell'art. 2915 del c.c., dovrebbero rispettare il vincolo di indisponibilità afferente i beni ceduti (art. 1980, primo comma), salvo impugnazione del contratto secondo le regole generali. Invece, in deroga alla suddetta norma, i creditori stessi possono agire esecutivamente anche su tali beni, indipendentemente dal risultato favorevole della rovocatoria (art. 1980, secondo comma). La ragione di tale disposizione di favore sta nel fatto che, per impugnare in revocatoria la cessione, i creditori estranei ad essa dovrebbero dimostrare la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato da parte di tutti i creditori cessionari; e tale prova sarebbe difficoltosa.
Per i creditori posteriori invece, ne non possono contare sui beni del debitore perdite vincolati, per effetto della cessione, a favore di altri creditori, si torna alla regola del citato art. 2915 del c.c.; e cioè essi non possono far valere le loro ragioni su tali beni, sempre che ricorrano le condizioni di opponibilità del vincolo stabilite nella disposizione richiamata (arg. dall'art. 1980, secondo comma).
S'intende che ai creditori anteriori possono essere opposti gli atti di alienazione legittimamente posti in essere dal liquidatori.