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Articolo 1966 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Dispositivo dell'art. 1966 Codice Civile

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite(1).

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [2113](2).

Note

(1) La capacità di transigere, cioè, presuppone la capacità di agire (2 c.c.) e la disponibilità del diritto.
(2) Ad esempio, la legge pone delle limitazioni in materia di diritti dei prestatori di lavoro (2113 c.c.).

Ratio Legis

Se il diritto è sottratto alla disponibilità delle parti esso non può nemmeno essere oggetto di transazione.

Spiegazione dell'art. 1966 Codice Civile

Capacità e legittimazione in ordine alla transazione. In particolare: a) la capacità e i suoi tipici aspetti; b) la legittimazione e i diritti disponibili

Questo articolo presenta, rispetto al corrispondente art. 1765 codice del 1865, qualche innovazione degna di nota. Nel primo alinea questa disposizione riproduce il principio della capacità di disporre, già sancito nel codice abrogato; nel secondo invece statuisce la sanzione della nullità per il caso in cui i diritti che formano oggetto della transazione siano sottratti alla disponibilità delle parti : o per loro intrinseca natura, ovvero per statuizione di legge. Raccordando queste due disposizioni alla rubrica dell'art. 1966, intitolato distintamente alla capacità di transigere ed alla disponibilità dei diritti, appare manifesta la necessità di riportare il primo alinea alla posizione soggettiva delle parti in se stessa — vale a dire alla capacità di agire in senso tecnico (astratta o generale) — ed il secondo alinea invece alla posizione soggettiva delle parti rispetto all'oggetto del rapporto — vale a dire alla c. d. capacità dispositiva o legittimazione ad agire.

La distinzione quindi tra capacità di agire — nella sua specificazione rispetto ai negozi di alienazione — e legittimazione ad agire, acquista nelle ipotesi previste dall'art. 1966 una importanza notevole, giacche diverse sono le conseguenze che, nei confronti della transazione scaturiscono, rispettivamente dal difetto di capacità e dal difetto di legittimazione. Per la prima, infatti, trova applicazione l'art. 1425 che sancisce la semplice annullabilità, mentre per la seconda lo stesso art. 1966 sancisce la nullità della transazione.

La norma contenuta nel primo alinea potrebbe dar luogo a questioni per la determinazione della capacita di disporre : esse però possono ritenersi testualmente risolte in virtù della disciplina concreta che ii legislatore ha dettata, con riferimento specifico al negozio di transazione, in riguardo alle vane situazioni d'incapacità : cosi non può transigere il minore (non emancipato), e il genitore esercente la patria potestà deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare (articolo 320 10 cpv.), mentre per il tutore si richiede l'autorizzazione del tribunale (art. 375, n. 4). Tali disposizioni si applicano anche all'interdetto e al suo tutore (art. 424). Neppure il minore emancipato può transigere, poiché la transazione e atto eccedente la semplice amministrazione, e il suo curatore ha bisogno di essere autorizzato: dal giudice tutelare, se è il genitore, dal tribunale, se è un terzo (art. 394 2° cpv.). Tali disposizioni si applicano pure all'inabilitato e al suo curatore (art. 424).

Qualche questione, tuttavia, va risolta con l'ausilio dei principi, in mancanza di espressi riferimenti testuali. Cosi non è valida la transazione che implichi alienazione di beni costituiti in patrimonio familiare, se non intervenga l'autorizzazione del tribunale (art. 170 del c.c.) ; non è valida la transazione che implichi alienazione di beni ovvero riduzioni o restrizioni di ragioni dotali, se non e stato espressamente consentito nell'atto di costituzione o non intervenga autorizzazione del tribunale in uno col consenso di entrambi i coniugi (art. 187).

Quanto alla comunione degli utili, è da ritenere che il marito amministratore possa transigere in ordine ai beni che cadono in comunione, essendo egli autorizzato ad alienarli a titolo oneroso (art. 220 del c.c.): non cosi la moglie, a lui sostituita nell'amministrazione, per causa di lontananza od altro impedimento, perché essa pub alienare i beni ricadenti nella comunione solo con l'autorizzazione del tribunale (art. 222 del c.c.).

Anche l'erede beneficiato dev'essere autorizzato dal tribunale per compiere transazioni che possono implicare alienazione dei beni ereditari, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'inventario (art. 493): naturalmente, anche con la detta autorizzazione, egli potrà concludere la transazione, quando abbia fatto nei termini l'inventario (art. 486).

Il curatore fallimentare può transigere ove sia autorizzato dal giudice delegato (art. 35, R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

La norma contenuta nel secondo alinea richiama la distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili. Il testo legislativo non si può considerare, nella sua formulazione, impeccabile. Infatti, la distinzione tra diritti indisponibili per natura e diritti indisponibili per legge, non è teoricamente fondata. I diritti, come entità giuridiche, sono qualificabili e classificabili unicamente sulla base delle norme del diritto : ne ha importanza l'identificazione della fonte di produzione delle norme giuridiche in base alle quali vanno fatte le classificazioni medesime. Piuttosto, la norma in esame può significare che quando un diritto sia dichiarato indisponibile per espressa disposizione di legge, sarà sufficiente attenersi al criterio meramente formate, senza indagare ulteriormente sulla natura di quel diritto, per vedere se essa sia presa in considerazione da altre norme giuridiche, magari non legali, ai fini della determinazione della sua disponibilità o indisponibilità.

Quanto al criterio generale per distinguere i diritti disponibili da quelli indisponibili, non c'è che da rinviare alle trattazioni generali sull 'argomento .

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

630 In modo più preciso è stato formulato il contenuto dell'articolo 1765 cod. civ., riprodotto integralmente nell'articolo 579 del progetto della Commissione reale. Alla formula "oggetti compresi nella transazione", ho sostituito la indicazione dell'oggetto effettivo e costante del negozio transattivo, e cioè dei diritti controversi (articolo 739). In connessione con l'incapacità delle parti ho regolato come causa di invalidità della transazione l'oggettiva indisponibilità del diritto controverso, che può risultare dalla legge o dalla natura del diritto stesso. In questo caso la transazione è nulla mentre nel primo è soltanto annullabile; l'uno e l'altro ha fatto sono stati da me compresi nella sanzione generica di invalidità con la quale si inizia l'articolo 739.
In conseguenza della generica considerazione della indisponibilità del diritto come motivo di nullità della transazione, ho soppresso il divieto di transigere sullo stato delle persone posta dall'articolo 580 del progetto della Commissione reale. Questo articolo escludeva che potesse farsi luogo a transazione sugli alimenti futuri dovuti per legge; ma non mi è sembrato che vi fosse un ragione per negare valore a una valutazione transattiva dell'obbligo alimentare, in modo, anche per questa parte, l'articolo 580 suddetto non è rimasto riprodotto.

Massime relative all'art. 1966 Codice Civile

Cass. civ. n. 4714/2008

Le parti di un contratto di locazione di un immobile urbano possono definire transattivamente la lite tra loro pendente relativa alla durata o ad altri aspetti del rapporto, convenendo tra l'altro la data di rilascio dell'immobile ed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento; il nuovo rapporto instauratosi per effetto dell'accordo transattivo, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nel detto accordo ed é sottratto alla speciale disciplina che regola la materia delle locazioni, tra cui la legge n. 392 del 1978. La transazione così conclusa non é nulla per contrarietà al disposto dell'art 79 della legge citata, poiché tale norma, volta ad evitare l'elusione dei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimi siano stati già acquisiti. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di riscatto proposta ritenendo che dalla data della stipulata transazione il contratto di locazione, relativo ad un immobile adibito a negozio, si era estinto e che il rapporto era ormai regolato dall'accordo transattivo che non prevedeva alcun diritto di prelazione in favore della conduttrice in caso di vendita dell'immobile). (Cassa e decide nel merito, App. Perugia, 6 Maggio 2003).

Cass. civ. n. 24458/2007

L'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, non impedisce alle parti, al momento della cessazione del rapporto, di addivenire ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare non impedisce al conduttore di rinunciare all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; tale rinuncia può, peraltro, essere anche implicita, in quanto il citato art. 79 é volto ad evitare la preventiva elusione dei diritti del locatario ma non esclude la possibilità di disporne, una volta che essi siano sorti. (Rigetta, App. Milano, 26 Settembre 2003).

Cass. civ. n. 25132/2006

In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli della "par condicio creditorum". La richiesta del curatore di poter procedere alla relativa stipulazione è soggetta all'autorizzazione del giudice delegato, da emettersi con provvedimento di volontaria giurisdizione. (Rigetta, App. Brescia, 7 Dicembre 2002).

Cass. civ. n. 23910/2006

Le parti di un contratto di locazione possono definire transattivamente la lite tra loro pendente relativa all'ammontare del canone e alla durata del rapporto, convenendo una differente scadenza per il rilascio dell'immobile e un diverso maggiore corrispettivo per il suo godimento, e la transazione così conclusa, rimanendo irrilevanti i motivi e gli interessi sottesi al raggiungimento di tale accordo sopravvenuto, non è nulla per contrarietà al disposto dell'art. 79 della legge n. 392 del 197 (ancora in vigore limitatamente alle locazioni non abitative per effetto dell'art. 14, quarto comma, della legge n. 431 del 1998), poiché tale norma, volta ad evitare l'elusione dei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimi siano già sorti. (Rigetta, App. Ancona, 13 Settembre 2003).

Cass. civ. n. 2148/2006

La sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978 per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione, o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone, si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili. (Sulla base di questo principio, la Corte ha confermato la validità della transazione della lite pendente relativa ad un rapporto locativo esistente ritenendo irrilevante la simultanea costituzione, con altra scrittura privata, di un nuovo rapporto locativo regolato dalle disposizioni della legge n. 392 del 1978). (Rigetta, App. Napoli, 6 Novembre 2002).

Cass. civ. n. 28141/2005

Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell'art. 1965 c.c. ancorchè contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l'applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.

Cass. civ. n. 7319/1993

La capacità a transigere cui fa riferimento l'art. 1966 c.c., quale aspetto della capacità di agire, postula nel caso di transazione avente ad oggetto la determinazione dei confini tra due fondi, la proprietà del bene (salvo il caso di rappresentanza), sicché è nulla, per mancanza di causa (artt. 1325, 1418 c.c.) la transazione stipulata da un soggetto che, non essendo proprietario (o suo rappresentante), sia carente della capacità di disporre dei diritti oggetto della lite e cosa di porre fine alla stessa mediante reciproche concessioni.

Cass. civ. n. 733/1977

La transazione con la quale uno dei contraenti riconosca la validità della donazione fatta dalla propria sorella a favore dell'altro, è nulla, sia a norma dell'art. 1966 c.c., sotto il profilo dell'indisponibilità, da parte del contraente medesimo, del diritto oggetto dell'accordo, sia a norma dell'art.458 c.c., poiché il transigente, esercitando un potere (di confermare la donazione) che gli sarebbe spettato soltanto nella qualità di futuro erede della donante, dopo la morte di questa, ha disposto di un diritto compreso in una successione futura ed ha, quindi, stipulato un patto successorio.

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