Il committente può recedere dal contratto [1373, 2224], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1372, 1671, 1734, 2237].
Il committente può recedere dal contratto [1373, 2224], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1372, 1671, 1734, 2237].
Cass. civ. n. 2912/1975
In caso di recesso del committente dal contratto d'opera, il prestatore d'opera ha diritto al compenso per «mancato guadagno», rappresentato dall'utile netto che egli avrebbe tratto dai lavori previsti e non eseguiti.
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Il lavoro si presenta come un primo puntuale commento al testo della legge del 22 maggio 2017 n. 81, dedicata alla riforma del lavoro autonomo e di quella modalità di gestione del lavoro subordinato nota come smart working. L’opera aspira a coniugare l’esegesi attenta del testo normativo con le problematiche della prassi applicativa, nel tentativo di fornire agli studiosi e agli operatori un ausilio per la corretta... (continua)
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