Cassazione civile Sez. III sentenza n. 931 del 26 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.

(massima n. 2)

Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente – estraneo al contratto di subtrasporto – bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, può esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita delle cose trasportate.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.