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Articolo 1734 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Revoca della commissione

Dispositivo dell'art. 1734 Codice Civile

Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata(1).

Note

(1) Tale parte di provvigione si atteggia quale indennizzo a favore del commissionario in quanto dipende dall'esercizio di un atto lecito.

Ratio Legis

La commissione è un tipo particolare di mandato (1731 c.c.) e, pertanto, tale norma è applicazione del generale principio di cui all'art. 1723 c.c.. Il recesso previsto deve essere esercitato prima della conclusione della compravendita, sia perchè una volta perfezionata anche il mandato è adempiuto, sia a tutela della posizione del terzo contraente.

Spiegazione dell'art. 1734 Codice Civile

La disdetta del committente per singoli affari

La norma è giustificata dalla convenienza di lasciare al committente la libertà piena di disdire in tempo una compera o una vendita. Le condizioni del mercato possono mutare da un momento all'altro capovolgendo le prospettive circa il risultato di un affare: il committente non può essere obbligato a rimanere vincolato a un ordine dato in precedenza.
S'intende che la revoca dell'ordine deve pervenire al commissionario prima che l'affare sia compiuto.
È chiaro pure che il contrordine per singoli affari non colpisce il rapporto di commissione che può continuare a sussistere per altri affari.

È adeguatamente tutelata la condizione del commissionario conformemente al principio generale della remunerazione obbligatoria di ogni forma di lavoro. Il committente è tenuto al pagamento di una parte della provvigione, alla cui determinazione si procede tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata dal commissionario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1734 Codice Civile

Cass. civ. n. 3169/1974

Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salvo le disposizioni speciali per esso stabilite. Pertanto, i diritti del commissionario, nel caso di revoca del contratto, sono fissati esclusivamente dall'art. 1734 c.c., specificamente dettato per il contratto di commissione, il quale riconosce al commissionario soltanto una parte della provvigione pattuita, da determinarsi tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

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