Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto [1678] col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione(1), rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute(2) e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata [1685](3).
Note
(1)
Anche in tal caso si tratta di una ipotesi di recesso unilaterale, che si perfeziona quando la dichiarazione del mittente giunge a conoscenza dello spedizioniere (1723, 1734 c.c.).
(2)
Di tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
(3)
Anche tale rimborso si atteggia quale indennizzo da atto lecito.


Ratio Legis





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