Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11282 del 27 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilitā della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontā, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto č assoggettato al regime di cui alla predetta Convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

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