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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della commissione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
717 Caratteristica della commissione, per l'art. 1731 del c.c.], è non solo il difetto di rappresentanza, ma altresì la limitazione del suo oggetto all'acquisto e alla vendita di beni; ne è rimasta ristretta la definizione data dall'art. 380 del codice di commercio. E ciò in armonia con la tradizione e con la pratica che hanno sempre riferito la commissione essenzialmente agli affari di compravendita; del resto l'altra forma di commissione praticamente rilevante, che si esplica nei trasporti, viene disciplinata a parte sotto il nome più appropriato di spedizione. Al commissionario spetta una provvigione, che deve essere maggiorata in modo particolare nel caso di star del credere. Non è infrequente che le parti non provvedano a stabilire la misura di tale compenso; gli art. 1733 del c.c. e art. 1736 del c.c. rinviano agli usi del luogo in cui è compiuto l'affare anzichè agli usi del luogo in cui risiede il committente, volendo estendere alla commissione i principii di tutela del lavoro (art. 2099 del c.c.). La stessa esigenza ha ispirato la norma dell'art. 1734 del c.c., per cui, pur riconoscendosi al committente il diritto di revocare l'ordine di conclusione dell'affare, gli si impone l'obbligo di corrispondere al commissionario una parte della provvigione, in rapporto alle spese sostenute e all'opera prestata. Nel caso di entrata del commissionario nel contratto, quando la commissione ha per oggetto compravendita di cose aventi prezzo corrente, a maggiore tutela del committente si è stabilito che la vendita o la compera debbano sempre aver luogo, per lo meno, secondo il prezzo corrente, se questo sia più favorevole al committente del prezzo eventualmente fissato dal medesimo (art. 1735 del c.c.).