Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1996 del 8 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Tenuto conto che il contratto di commissione, che costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, č caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario č limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell'interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessitā di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente, non concreta tale figura giuridica — bensė una compravendita — il contratto con il quale una delle parti si impegna a fornire all'altra un certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e dietro pagamento del prezzo, stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilitā, in tale momento, della merce da parte del venditore, attinendo la consegna della cosa venduta all'esecuzione dell'obbligazione principale posta a carico del venditore.

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