Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1323 del 6 aprile 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente. Pertanto, l'azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualitą di produttore, abbia assunto l'impegno di assicurare la funzionalitą del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell'ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore.

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